Statuto

TITOLO I  - Disposizioni generali

Articolo 1
COSTITUZIONE  DENOMINAZIONE
E' costituita la FIDAS “Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue". E' una organizzazione di volontariato, apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro. La sua durata è illimitata.


Articolo 2 - SCOPI E SOGGETTO SOCIALE
Gli scopi della Federazione sono:
a)   promuovere una diffusa coscienza trasfusionale;
b)   sviluppare e coordinare su scala nazionale la promozione del dono volontario, anonimo, gratuito
e periodico del sangue e suoi componenti;
c)    incrementare lo sviluppo delle Associazioni autonome di donatori di sangue al fine essenziale del reclutamento di un sempre maggior numero di donatori volontari;
d)   rappresentare le Federate aderenti e coordinarne l'attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni;
e)   fornire consulenza e tutela alle Federate;
f)    concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, promuovendo anche azioni comuni e coordinate tra le Federazioni ed Associazioni Donatori di sangue più rappresentative a livello nazionale;
g)   partecipare alla programmazione nazionale e regionale per il raggiungimento dell’autosufficienza del sangue e dei suoi componenti;
h)   promuovere ogni iniziativa idonea a tutelare la salute del donatore.


Articolo 3 - ADESIONE
Possono aderire alla FIDAS le Associazioni di donatori di sangue autonome, istituite con ordinamento democratico e conforme alle norme del presente Statuto.
Le Associazioni aderenti mantengono i propri Statuti e Regolamenti.
Hanno diritto al voto le Associazioni con almeno 200 donazioni, nell’arco dell’anno, fatti salvi i diritti precostituiti.


Articolo 4 - SEDE SOCIALE
La sede legale della Federazione s’identifica con quella ove ha eletto domicilio il Presidente, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale.


Articolo 5 - ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale ha inizio col 1° gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.


TITOLO II – Organi della Federazione

Articolo 6 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Sono organi della Federazione:
a) l’Assemblea delle federate;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Presidente Nazionale;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Collegio dei Probiviri.


Articolo 7 - ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita dai delegati delle singole Federate.
Ogni Federata può rappresentare una sola altra Associazione, con il suo potere di voto.
L’Assemblea delle Federate si riunisce una volta l’anno in seduta ordinaria. Ha il compito di:
a)   eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri;
b)   tracciare le linee politiche-programmatiche della Federazione;
c)   discutere ed approvare la relazione morale ed il bilancio consuntivo annuale;
d)   determinare la quota federale annuale;
e)   approvare il Bilancio Preventivo annuale.
L’Assemblea può riunirsi anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale o, su richiesta motivata di almeno un terzo del numero dei delegati, nell’entità accertata in occasione della verifica dei poteri nell’ultima Assemblea Ordinaria, che possono validamente essere ammessi a far parte dell’Assemblea. L’Assemblea Straordinaria tratta solo argomenti per i quali è stata convocata. L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono valide con la presenza di delegati che rappresentano la metà più uno dei voti attribuiti alle Federate, in seconda convocazione con la presenza di delegati che rappresentano almeno un terzo dei voti attribuiti alle Federate. Delibera a maggioranza dei voti, fatti salvi i casi in cui siano previste maggioranze diversamente qualificate. L’Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta straordinaria per approvare lo Statuto. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate, dall’Assemblea in seduta Straordinaria, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.
L'approvazione e le modifiche del Regolamento sono deliberate dall'Assemblea in seduta Ordinaria, con la maggioranza semplice dei voti espressi dai delegati presenti.


Articolo 8
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da non più di 15 membri, tutti eletti dall'Assemblea Ordinaria.
Essi rappresentano il numero di donazioni effettuate l’anno precedente dai donatori delle Associazioni federate con i criteri di proporzionalità stabiliti dal Regolamento, in ragione della ripartizione in circoscrizioni della Federazione.
Ogni Associazione Federata dispone di un numero di voti elettorali proporzionali al numero di donazioni effettuate nell'anno precedente.
Ogni Federata può votare i candidati di tutte le circoscrizioni ed esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 degli eleggibili in ogni circoscrizione per il Consiglio Direttivo Nazionale; ed un numero di preferenze pari a quello dei candidati eleggibili nel Collegio dei Revisori e nel Collegio dei Probiviri. Il Regolamento stabilisce il numero di circoscrizioni, il numero di eletti per ogni circoscrizione, il numero di preferenze per ogni circoscrizione.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale restano in carica 3 anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:
il Presidente;

tre Vice Presidenti;

un Tesoriere.
Inoltre su proposta dei Presidente, nomina un Segretario Organizzativo ed un Segretario Amministrativo che possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio stesso.
Un rappresentante della Conferenza dei Presidenti Regionali, in base al proprio regolamento, e il coordinatore nazionale dei giovani eletto dall'Assemblea del Coordinamento giovani FIDAS partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale :
a)   provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
b)   promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi della Federazione;
c)    esamina gli Statuti ed i Regolamenti delle Associazioni che chiedono di aderire alla Federazione e ne delibera l'ammissione;
d)   esamina le modifiche degli Statuti delle Federate per accertarne la conformità alle norme del presente Statuto;
e)   ratifica la Relazione Morale ed il Bilancio Consuntivo annuale;
f)    predispone il Bilancio Preventivo in funzione delle quote federali vigenti;
g)   convoca l'Assemblea Ordinaria e ne stabilisce l'ordine del giorno;
h)   cura l'acquisizione di contributi d’Enti pubblici ottenibili per disposizioni di legge;
i)    svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione della Federazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
La mancata approvazione della Relazione Morale o del Bilancio Consuntivo in sede d’Assemblea, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.


Articolo 9 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione e tutela l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.
In particolare:
a)   rappresenta la Federazione e ne ha la firma, che può delegare;
b)   provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo Nazionale;
c)   convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, redigendo l'ordine del giorno;
d)   iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo Nazionale le richieste motivate dei singoli Consiglieri;
e)   è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta di almeno un terzo del Consiglieri;
f)    adotta, in caso di necessità, delibere d’urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica;
g)   redige la relazione morale da presentare all’Assemblea;
h)   designa il Vice Presidente destinato a sostituirlo in caso d’impedimento;
i)    convoca e presiede l’Assemblea nazionale elettiva del Coordinamento giovani FIDAS, potendo delegare a questo compito un Consigliere nazionale.



Articolo 10 - REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:
- 3 membri effettivi;

- 2 membri supplenti.
Hanno mandato triennale e possono essere rieletti.
I membri effettivi eleggono fra loro il Presidente del Collegio.
I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare l'amministrazione della Federazione. Su invito del Presidente Nazionale, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con voto consultivo.


Articolo 11 - PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da:
3 membri effettivi;

2 membri supplenti.
Hanno mandato triennale e possono essere rieletti.
Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri gli organi della Federazione e le associazioni federate. Il giudizio emesso dal Collegio dei Probiviri è definitivo.



Articolo 12 - FEDERAZIONE REGIONALE
Le Federate di una stessa regione si costituiscono in “Federazione Regionale”. La Federazione regionale rappresenta le aderenti e ne coordina l’attività in sede regionale. Il Consiglio della Federazione Regionale è composto dai rappresentanti di tutte le Federate, il numero dei componenti e la loro eleggibilità sono fissati dallo statuto e regolamento regionale della Federazione stessa.
Il Consiglio nomina, al suo interno, un Presidente Regionale, con potere di rappresentanza.
I compiti del Consiglio Regionale e del Presidente sono analoghi, per quanto si riferisce alla regione, a quelli previsti per il Consiglio Direttivo Nazionale e per il Presidente nazionale.




Articolo 13
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE FEDERAZIONI REGIONALI
E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Federazioni Regionali. Di essa fanno parte i Presidenti regionali, come da art. 12, i quali possono farsi rappresentare.
Scopo della Conferenza è:
a)   armonizzare gli interventi da effettuare e le decisioni da assumere da parte dei vari Presidenti regionali, nella loro titolarità di rapporto con l'istituto Regione in tema di salute, in particolare per quanto legato alla medicina trasfusionale;
b)   operare affinché accordi e decisioni presi a livello nazionale dalla FIDAS con Organi ed Enti dello Stato, nell'ambito di atti di indirizzo e coordinamento generali prescritti dalla legislazione vigente, vengano attuati in modo quanto più uniforme nelle varie regioni;
c)    svolgere funzione propositiva e consultiva nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale portando a loro conoscenza problematiche che, coinvolgendo più territori regionali, possono aver riflesso a livello nazionale.
Apposito Regolamento, redatto dalla stessa Conferenza e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza dei Presidenti.


Articolo 14
COORDINAMENTO GIOVANI FIDAS
Il Coordinamento Giovani FIDAS, che comprende i giovani al di sotto dei 28 anni di età iscritti alle varie Associazioni Federate, esprime un Coordinatore nazionale e Coordinatori regionali, uno per ogni regione ove esiste la FIDAS. Il Coordinatore nazionale ed i Coordinatori regionali vengono eletti dalle rispettive Assemblee fra i giovani nominati dalle singole Associazioni, secondo le rispettive norme di Regolamento, restano in carica tre anni ed entrano a far parte senza diritto di voto rispettivamente del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Consigli Regionali della Federazione.
Le norme per la partecipazione all'Assemblea e per le elezioni dei Coordinatori nazionale e regionali, vengono definite da apposito Regolamento redatto dal Coordinamento giovani FIDAS ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.


Articolo 15 - COMPENSI
Le cariche federali non comportano compensi.


Art. 16 - RISORSE ECONOMICHE
Le disponibilità finanziarie della Federazione sono costituite da:
a)    quote annuali delle Associazioni Federate;

b)    contributi da enti pubblici e privati ed offerte volontarie;

c)    valori mobiliari ed immobiliari.


TITOLO III - NORME FINALI

Articolo 17
AMMISSIONE E CESSAZIONE

Per aderire alla Federazione, le Associazioni presentano domanda al Presidente Nazionale, corredandola di:
copia dell’atto costitutivo;

copia dello statuto e dell’eventuale regolamento;

dati statistici relativi alla composizione e all’attività dell’Associazione.
Per l’accettazione delle domande d’adesione, il Segretario Amministrativo provvede a:
inviare copia della domanda alle Federate della regione d’appartenenza della richiedente per un loro motivato parere;

predisporre un’indagine conoscitiva sull’attività della richiedente e compilare un’esauriente relazione da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, esaminata la relazione, sentito il parere della Federazione Regionale di competenza , delibera sull’ammissione tenendo presente l'opportunità di scoraggiare ogni processo di frazionamento.
A tale scopo, salvo i casi del tutto eccezionali ed approvati all’unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere delle Federate della regione d’appartenenza della richiedente, è fatto divieto di iscrivere alla Federazione altre Associazioni aventi carattere sub-Comunale ed esistenti nei Comuni ove già presente un’Associazione Federata.
Provvede quindi che la delibera sia comunicata alla richiedente ed alle Federate interessate.
Le Federate cessano di far parte della Federazione:
per scioglimento;

per dimissioni;

per delibera dell’Assemblea Federale;

per inadempienza relativamente al mancata versamento della quota federativa senza opportuna motivazione;

per inosservanza dello spirito dei contenuti del presente Statuto.
La cessazione dell’appartenenza alla Federazione è riservata alla decisione motivata dell’Assemblea che delibera su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.


Articolo 18
DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI FEDERATE
Le Associazioni Federate sono tenute:
al rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo, sia per quanto si riferisce alle modalità di gestione, che alle competenze territoriali;

a fornire la più ampia collaborazione agli Organi Federali, a supporto del miglior espletamento della loro attività;

ad aderire, nei limiti delle loro possibilità istitutive ed economiche, alle iniziative promosse o sostenute dalla Federazione per il conseguimento degli scopi comuni;

a sostenere, nell’ambito delle zone e delle componenti sociali in cui operano, la validità dell’unione federativa, quale espressione nazionale, diffondendone principi, denominazione ed evidenziando il logo “FIDAS” sia nella documentazione sia in tutte le attività di promozione e propaganda.
Le Associazioni devono inoltre depositare presso la segreteria amministrativa copia del proprio statuto e regolamento e comunicare, entro 30 giorni dalla loro entrata in vigore, ogni eventuale modifica di detti documenti per i necessari accertamenti sulla compatibilità con la normativa FIDAS.
Perché la Federazione svolga al meglio i suoi compiti istituzionali ed acquisisca una più influente presenza nazionale, ogni iniziativa di particolare rilevanza, o i cui effetti siano suscettibili di un eco nazionale o comunque di diffusione in ambiti territoriali più ampi, deve essere programmata di concerto con gli organi Direttivi Nazionali, affinché, attraverso il loro apporto ed il loro sostegno, esse possano inserirsi in modo ottimale nella politica nazionale, concorrere in modo diretto al conseguimento degli scopi comuni, aumentando contestualmente il prestigio sia delle singole Federate sia della Federazione. Le Federate sono inoltre impegnate a trasmettere all’Ufficio di Segreteria dati statistici annuali, generali e comuni, che consentano la compilazione di statistiche federali.


Articolo 19
SCIOGLIMENTO FEDERAZIONE
Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea convocata in Seduta Straordinaria.
La deliberazione è valida con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi dai Delegati presenti.
L'Assemblea, in caso di scioglimento, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio si devolve ad altre associazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe.


Articolo 20 - INCOMPATIBILITA’
Sono incompatibili le cariche di:
Presidente Regionale, Membro del Consiglio Direttivo Nazionale, Membro del Collegio dei Revisori Nazionale, Membro del Collegio dei Probiviri Nazionale.


Articolo 21 -  INTEGRAZIONE
Il presente Statuto è integrato da un Regolamento d’attuazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal relativo Regolamento, è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti.