Statuto
Articolo 1COSTITUZIONE DENOMINAZIONE
E' costituita la FIDAS “Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue". E' una organizzazione di volontariato, apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro. La sua durata è illimitata.
Articolo 2
SCOPI E SOGGETTO SOCIALE
Gli scopi della Federazione sono:
promuovere una diffusa coscienza trasfusionale;
sviluppare e coordinare su scala nazionale la promozione del dono volontario, anonimo, gratuito e periodico del sangue e suoi componenti;
incrementare lo sviluppo delle Associazioni autonome di donatori di sangue al fine essenziale del reclutamento di un sempre maggior numero di donatori volontari;
rappresentare le Federate aderenti e coordinarne l'attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni;
fornire consulenza e tutela alle Federate;
concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario nazionale, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, promuovendo anche azioni comuni e coordinate tra le Federazioni ed Associazioni Donatori di sangue più rappresentative a livello nazionale;
partecipare alla programmazione nazionale e regionale per il raggiungimento dell’autosufficienza del sangue e dei suoi componenti;
promuovere ogni iniziativa idonea a tutelare la salute del donatore;
fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri soci, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche;
promuovere ogni iniziativa di formazione a livello nazionale, regionale e territoriale volta ad accrescere, anche tra i propri soci, una maggiore coscienza trasfusionale e associativa.
Articolo 3
ADESIONE
Possono aderire alla FIDAS le Associazioni di donatori di sangue autonome, istituite con ordinamento democratico e conforme alle norme del presente Statuto, che abbiano raggiunto almeno 200 donazioni nell’anno precedente alla richiesta di adesione, fatte salve le Regioni in cui la FIDAS non è presente nelle quali la richiesta di adesione non è subordinata ad alcun vincolo numerico dal punto di vista donazionale
Le Associazioni aderenti mantengono i propri Statuti e Regolamenti.
Hanno diritto al voto tutte le Associazioni facenti parte della Fidas.
Articolo 4
SEDE SOCIALE
La sede legale della Federazione s’identifica con quella ove ha eletto domicilio il Presidente, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 5
ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale ha inizio col 1° gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.
Articolo 6
ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Sono organi della Federazione:
a) l’Assemblea delle Federate;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) il Presidente Nazionale;
d) il Collegio dei Revisori del Conti;
e) il Collegio dei Probiviri
f) la Conferenza dei Presidenti regionali.
Articolo 7
ASSEMBLEA
L'Assemblea è costituita dai delegati delle singole Federate.
Ogni Federata può rappresentare una sola altra Associazione, con il suo potere di voto.
L’Assemblea delle Federate si riunisce, a seguito di convocazione scritta inviata alle stesse, una volta l’anno in seduta ordinaria, o su richiesta motivata di almeno un decimo dei delegati.
L’Assemblea delle Federate si riunisce una volta l’anno in seduta ordinaria. Ha il compito di:
eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri;
tracciare le linee politiche-programmatiche della Federazione;
discutere ed approvare il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale del Presidente;
determinare la quota federale annuale;
approvare il Bilancio Preventivo annuale.
L’Assemblea può riunirsi a seguito di convocazione scritta inviata alle Federate anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo Nazionale o, su richiesta motivata di almeno un decimo del numero dei delegati, nell’entità accertata in occasione della verifica dei poteri nell’ultima Assemblea Ordinaria, che possono validamente essere ammessi a far parte dell’Assemblea. L’Assemblea Straordinaria tratta solo argomenti per i quali è stata convocata. L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono valide con la presenza di delegati che rappresentano la metà più uno dei voti attribuiti alle Federate, in seconda convocazione con la presenza di delegati che rappresentano almeno un terzo dei voti attribuiti alle Federate. Delibera a maggioranza dei voti, fatti salvi i casi in cui siano previste maggioranze diversamente qualificate.
L’Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta straordinaria per approvare lo Statuto e le relative modifiche. In tale circostanza, l’Assemblea Straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza di delegati che rappresentano almeno due terzi dei voti attribuiti alle Federate in occasione della verifica dei poteri nell’ultima Assemblea Ordinaria; in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentano la metà più uno di tali voti. Le relative deliberazioni sono valide con maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.
L'approvazione e le modifiche del Regolamento sono deliberate dall'Assemblea in seduta Ordinaria, con la maggioranza semplice dei voti espressi dai delegati presenti.
Articolo 8
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da non più di 15 membri, tutti eletti dall'Assemblea Ordinaria.
Essi rappresentano il numero di donazioni effettuate l’anno precedente dai donatori delle Associazioni federate con i criteri di proporzionalità stabiliti dal Regolamento, in ragione della ripartizione in circoscrizioni della Federazione.
Ogni Associazione Federata dispone di un numero di voti elettorali proporzionali al numero di donazioni effettuate nell'anno precedente.
Ogni Federata può votare i candidati di tutte le circoscrizioni ed esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 degli eleggibili in ogni circoscrizione per il Consiglio Direttivo Nazionale; ed un numero di preferenze pari a quello dei candidati eleggibili nel Collegio dei Revisori e nel Collegio dei Probiviri. Il Regolamento stabilisce il numero di circoscrizioni, il numero di eletti per ogni circoscrizione, il numero di preferenze per ogni circoscrizione.
I membri del Consiglio Direttivo Nazionale restano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:
- il Presidente;
- tre Vice Presidenti;
- un Tesoriere.
Inoltre su proposta dei Presidente, nomina un Segretario Organizzativo ed un Segretario Amministrativo che possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio stesso.
Un rappresentante della Conferenza dei Presidenti Regionali, in base al proprio regolamento, e il coordinatore nazionale dei giovani eletto dall'Assemblea del Coordinamento giovani FIDAS partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale :
provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi della Federazione;
esamina gli Statuti ed i Regolamenti delle Associazioni che chiedono di aderire alla Federazione e ne delibera l'ammissione;
esamina le modifiche degli Statuti delle Federate per accertarne la conformità alle norme del presente Statuto;
ratifica la Relazione Morale ed il Bilancio Consuntivo annuale;
predispone il Bilancio Preventivo in funzione delle quote federali vigenti;
convoca l'Assemblea Ordinaria e ne stabilisce l'ordine del giorno;
cura l'acquisizione di contributi d’Enti pubblici ottenibili per disposizioni di legge;
svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione della Federazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
La mancata approvazione della Relazione Morale o del Bilancio Consuntivo in sede d’Assemblea, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 9
IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione e tutela l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.
In particolare:
rappresenta la Federazione e ne ha la firma, che può delegare;
provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo Nazionale;
convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale, redigendo l'ordine del giorno;
iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo Nazionale le richieste motivate dei singoli Consiglieri;
è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta di almeno un terzo del Consiglieri;
adotta, in caso di necessità, delibere d’urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica;
redige la relazione morale da presentare all’Assemblea;
designa il Vice Presidente destinato a sostituirlo in caso d’impedimento;
convoca e presiede l’Assemblea nazionale elettiva del Coordinamento giovani FIDAS, potendo delegare a questo compito un Consigliere nazionale.
Articolo 10
REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da:
- 3 membri effettivi;
- 2 membri supplenti.
Hanno mandato di tre anni e possono essere rieletti.
I membri effettivi eleggono fra loro il Presidente del Collegio.
I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare l'amministrazione della Federazione. Su invito del Presidente Nazionale, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale con voto consultivo.
Articolo 11
PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è composto da:
- 3 membri effettivi;
- 2 membri supplenti.
Hanno mandato di tre anni e possono essere rieletti.
Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri gli organi della Federazione e le associazioni federate. Il giudizio emesso dal Collegio dei Probiviri è definitivo.
Articolo 12
FEDERAZIONE REGIONALE
Le Federate di una stessa regione si costituiscono in “Federazione Regionale”. La Federazione regionale rappresenta le aderenti e ne coordina l’attività in sede regionale. Il Consiglio della Federazione Regionale è composto dai rappresentanti di tutte le Federate, il numero dei componenti e la loro eleggibilità sono fissati dallo statuto e regolamento regionale della Federazione stessa.
Il Consiglio nomina, al suo interno, un Presidente Regionale, con potere di rappresentanza.
I compiti del Consiglio Regionale e del Presidente sono analoghi, per quanto si riferisce alla regione, a quelli previsti per il Consiglio Direttivo Nazionale e per il Presidente nazionale.
Articolo 13
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE FEDERAZIONI REGIONALI
E' istituita la Conferenza dei Presidenti delle Federazioni Regionali. Di essa fanno parte i Presidenti regionali, come da art. 12, i quali possono farsi rappresentare come previsto dal regolamento della Conferenza. La Conferenza dei Presidenti elegge al proprio interno il Coordinatore nei modi previsti dal Regolamento della Conferenza
Scopo della Conferenza è:
armonizzare gli interventi da effettuare e le decisioni da assumere da parte dei vari Presidenti regionali, nella loro titolarità di rapporto con l'istituto Regione in tema di salute, in particolare per quanto legato alla medicina trasfusionale;
operare affinché accordi e decisioni presi a livello nazionale dalla FIDAS con Organi ed Enti dello Stato, nell'ambito di atti di indirizzo e coordinamento generali prescritti dalla legislazione vigente, vengano attuati in modo quanto più uniforme nelle varie regioni;
svolgere funzione propositiva e consultiva nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale portando a loro conoscenza problematiche che possono aver riflesso a livello nazionale.
Le norme per il funzionamento della Conferenza dei Presidenti regionali vengono definite da apposito Regolamento redatto dalla Conferenza stessa. Il Consiglio Direttivo esamina il suddetto regolamento per accertarne la conformità alle disposizioni del presente Statuto.
Il Presidente Nazionale partecipa alle riunioni della Conferenza; in caso di impedimento il Presidente nazionale può delegare un componente del Consiglio Direttivo nazionale, a rappresentarlo.
Articolo 14
COORDINAMENTO GIOVANI FIDAS
Il Coordinamento Giovani FIDAS, che comprende i giovani al di sotto dei 28 anni di età iscritti alle varie Associazioni Federate, esprime un Coordinatore nazionale e Coordinatori regionali, uno per ogni regione ove esiste la FIDAS. Il Coordinatore nazionale ed i Coordinatori regionali vengono eletti dalle rispettive Assemblee fra i giovani nominati dalle singole Associazioni, secondo le rispettive norme di Regolamento, ed entrano a far parte senza diritto di voto rispettivamente del Consiglio Direttivo Nazionale e dei Consigli Regionali della Federazione.
Il Coordinamento giovani FIDAS collabora, nei suoi diversi livelli, al conseguimento degli scopi della Federazione e delle rispettive Associazioni di appartenenza. In particolare, sviluppa, di regola in modo autonomo, iniziative promozionali e/o formative tali da risultare specificamente rivolte al mondo giovanile per modalità di proposta e temi di interesse
Le norme per la partecipazione all'Assemblea e per le elezioni dei Coordinatori nazionale e regionali, vengono definite da apposito Regolamento redatto dal Coordinamento giovani FIDAS ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 15
COMPENSI
Le cariche federali non comportano compensi o remunerazioni.
Articolo 16
RISORSE ECONOMICHE
Le disponibilità finanziarie della Federazione sono costituite da:
quote annuali delle Associazioni Federate;
contributi da enti pubblici e privati ed offerte volontarie;
valori mobiliari ed immobiliari.
Le quote dei contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
La Federazione non può distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Articolo 17
AMMISSIONE E CESSAZIONE
Per aderire alla Federazione, le Associazioni che abbiano effettuato almeno 200 donazioni l’anno precedente, fatte salve le Regioni in cui la FIDAS non è presente nelle quali la richiesta di adesione non è subordinata ad alcun vincolo numerico dal punto di vista do nazionale, presentano domanda al Presidente Nazionale, corredandola di:
copia dell’atto costitutivo;
copia dello statuto e dell’eventuale regolamento;
dati statistici relativi alla composizione e all’attività dell’Associazione.
Per l’accettazione delle domande d’adesione, il Segretario Amministrativo provvede a:
inviare copia della domanda alla Federazione Regionale ed alle Federate della regione d’appartenenza della richiedente per un loro motivato parere da esprimersi entro i termini richiesti;
predisporre un’indagine conoscitiva sull’attività della richiedente e compilare un’esauriente relazione da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale, esaminata la relazione del Segretario Amministrativo comprensiva dei pareri pervenuti, delibera sull’ammissione tenendo presente l'opportunità di scoraggiare ogni processo di frazionamento.
A tale scopo, salvo i casi del tutto eccezionali ed approvati all’unanimità dal Consiglio Direttivo Nazionale, sentito il parere delle Federate della regione d’appartenenza della richiedente, è fatto divieto di iscrivere alla Federazione altre Associazioni aventi carattere sub-Comunale ed esistenti nei Comuni ove già presente un’Associazione Federata.
Provvede quindi che la delibera sia comunicata alla richiedente ed alle Federate interessate.
Le Federate cessano di far parte della Federazione:
per scioglimento;
per dimissioni;
per delibera dell’Assemblea Federale;
per inadempienza relativamente al mancato versamento della quota federativa senza opportuna motivazione;
per inosservanza dello spirito dei contenuti del presente Statuto;
per inadempienza a quanto previsto dal successivo art. 18.
La cessazione dell’appartenenza alla Federazione è riservata alla decisione motivata dell’Assemblea che delibera su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale.
Articolo 18
DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI FEDERATE
Le Associazioni Federate sono tenute:
al rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo, sia per quanto si riferisce alle modalità di gestione, che alle competenze territoriali nei confronti della Federazioni nazionale e regionale;
a garantire la più ampia partecipazione e collaborazione alla Federazione nazionale e regionale a supporto del miglior espletamento della loro attività;
ad aderire, nei limiti delle loro possibilità istitutive ed economiche, alle iniziative promosse o sostenute dalla Federazione nazionale e regionale per il conseguimento degli scopi comuni;
a sostenere, nell’ambito delle zone di competenza e delle componenti sociali in cui operano, la validità dell’unione federativa, quale espressione nazionale e regionale, diffondendone principi, denominazione ed evidenziando il logo “FIDAS” sia nella documentazione sia in tutte le attività di promozione e propaganda.
Le Associazioni devono inoltre depositare presso la segreteria amministrativa nazionale e presso la presidenza regionale, copia del proprio statuto e regolamento e comunicare, entro 30 giorni dalla loro entrata in vigore, ogni eventuale modifica di detti documenti per i necessari accertamenti sulla compatibilità con le norme nazionali e regionali, in particolare sui principi di democraticità e alle modalità elettive. Le Associazioni devono inoltre inviare alla Federazione nazionale e regionale i verbali delle Assemblee relative al rinnovo delle cariche sociali e l’elenco degli eletti.
Ogni iniziativa delle Federate di particolare rilevanza, o i cui effetti siano suscettibili di una eco nazionale o regionale, o comunque di diffusione in ambiti territoriali più ampi, deve essere programmata di concerto con gli organi Direttivi Nazionali e regionali.
Le Federate sono inoltre impegnate a trasmettere periodicamente, entro i termini stabiliti, alle Federazioni nazionale e regionale dati statistici generali e comuni, che consentano la compilazione di statistiche nazionali e regionali.
Articolo 18/Bis
DOVERI DELLE FEDERAZIONI REGIONALI
Le Federazioni regionali sono tenute:
al rispetto dei principi che sono alla base del rapporto federativo e al rispetto delle competenze territoriali nei confronti delle Federate;
a garantire la più ampia collaborazione alle Federate e alla Federazione nazionale, trasmettendo loro le disposizioni normative regionali, ed ogni ulteriore informazione e documentazione che possa risultare utile per un migliore svolgimento dei compiti istituzionali;
a trasmettere alla segreteria organizzativa nazionale quanto previsto dall’articolo 10 del regolamento nazionale.
Le Federazioni regionali devono inoltre depositare, presso la segreteria nazionale copia del proprio statuto e regolamento, e comunicare, entro 30 giorni dalla loro entrata in vigore, ogni eventuale modifica di detti documenti per i necessari accertamenti sulla compatibilità con le norme nazionali, in particolare sui principi di democraticità ed alle modalità elettive.
Le Federazioni Regionali devono inoltre inviare alla segreteria nazionale ed al Coordinatore della Conferenza dei Presidenti regionali i verbali delle Assemblee relative al rinnovo delle cariche sociali e l’elenco degli eletti.
Le Federazioni Regionali sono rappresentate dal Presidente Regionale che ne ha la legale rappresentanza e ne tutela l’osservanza dello statuto e del regolamento regionale.
In particolare:
rappresenta la Federazione regionale e ne ha la firma, che può delegare secondo quanto previsto dallo Statuto regionale;
tiene i rapporti con la Regione e con la strutture regionali di coordinamento.
partecipa direttamente o tramite delegati agli organismi regionali competenti sulle tematiche del sangue.
partecipa alla programmazione per il raggiungimento dell’autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi derivati.
Articolo 19
SCIOGLIMENTO FEDERAZIONE
Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea convocata in Seduta Straordinaria.
L’Assemblea è valida, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di delegati che rappresentano due terzi dei voti accertati e attribuiti alle Federate in occasione della verifica dei poteri nell’ultima Assemblea Ordinaria. La deliberazione di scioglimento è valida con la maggioranza qualificata di tre quarti dei voti espressi dai delegati presenti.
L'Assemblea, in caso di scioglimento, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio si devolve ad altre associazioni di volontariato con finalità identiche o analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’Organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Articolo 20
INCOMPATIBILITA'
Sono incompatibili fra loro le cariche di:
Presidente Regionale, Membro del Consiglio Direttivo Nazionale, Membro del Collegio dei Revisori Nazionale, Membro del Collegio dei Probiviri Nazionale.
Articolo 21
INTEGRAZIONE
Il presente Statuto è integrato da un Regolamento di attuazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal Relativo Regolamento è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti.
Accesso federate
Rassegna stampa
Links utili
sostieni
A te non costa nulla
per noi vuol dire molto
Dona il 5x1000 alla Fidas
c.f. 97539320016
per noi vuol dire molto
Dona il 5x1000 alla Fidas
c.f. 97539320016


