Regolamento


Articolo 1 - GENERALITA’

La FIDAS è la Federazione di Associazioni di donatori di sangue, a carattere regionale, provinciale, comunale, locale, aziendale, studentesco che svolgono la loro attività nell’ambito delle leggi vigenti in materia trasfusionale.
Le singole Associazioni sono rappresentate in seno alla Federazione dai Presidenti o da persone dagli stessi designate.
Le cariche Federali sono ricoperte da persone elette su proposta delle Associazioni.


Articolo 2 - QUOTE FEDERATIVE

La quota federativa e la sua composizione vengono stabilite annualmente in sede di Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, dopo aver considerato la necessità di spesa.
Le Associazioni che non dispongono del diritto di voto sono tenute al versamento di una quota annuale simbolica di adesione, stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale. Le quote federative debbono pervenire alla Federazione entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale di delibera dell’Assemblea.
In caso di cessazione del rapporto federativo esse non vengono restituite. I contributi federativi sono rappresentati da tutte le spese che le singole Federate sostengono in proprio per attività della Federazione.
Tali spese, comunicate alla Federazione, sono portate a bilancio della Federazione stessa:

  • in attivo, come contributi senza diritto a rimborsi

  • in passivo, secondo le diverse imputazioni a cui si riferiscono.

 

Articolo 3 - POTERI DI VOTO

DELEGATI

Le Federate sono rappresentate in seno all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria da propri delegati secondo il seguente prospetto:

- fino a 2.000 donazioni n°1 delegato

- da 2.001 a 4.000 donazioni n° 2 delegati

- da 4.001 a 8.000 donazioni n° 3 delegati

- da 8.001 a 16.000 donazioni n° 5 delegati

- da 16.001 a 30.000 donazioni n. 7 delegati;

- oltre 30.000 donazioni n. 9 delegati.

Ad ogni Federata in Assemblea sono attribuiti tanti voti quanti sono i Delegati, ad eccezione delle elezioni per le cariche federali di cui all’art. 5 del Regolamento. L’espressione di voto può essere esercitata anche da un solo Delegato.

Il numero delle donazioni effettuate deve essere fornito, a cura delle Federate alla chiusura di ogni anno sociale, entro il primo trimestre dell’anno successivo.

Le Associazioni che non dispongono dei requisiti di cui all’art. 3 dello Statuto partecipano ai lavori assembleari senza diritto di voto

 

Articolo 4 - ASSEMBLEA DELLE FEDERATE

L’Assemblea è il massimo organo deliberante della Federazione ed è composta dai Delegati delle singole Federate. I Presidenti delle Federate, se presenti, si intendono validamente delegati, salvo diversa designazione da parte dei componenti organi statutari delle Federate stesse. I Presidenti Regionali hanno diritto di partecipare senza diritto di voto. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria viene effettuata di norma entro il 30 Aprile di ogni anno.

Gli elementi giustificativi del bilancio consuntivo sono a disposizione delle Federate che ne vogliano prendere visione dal quindicesimo all’ottavo giorno precedente quello fissato per l’Assemblea, presso la sede della Federazione.

CONVOCAZIONE

L’Assemblea viene convocata con lettera raccomandata che deve pervenire alle Federate almeno 20 giorni prima della data fissata. L’avviso deve contenere l’elencazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, la data, l’ora ed il luogo della convocazione.

 

 

RAPPRESENTANZA

Le Federate possono validamente farsi rappresentare da un Delegato di altra Federata, col potere di voto che è attribuito dalle norme dello Statuto e del Regolamento. E’ ammessa la rappresentanza di una sola Federata.

VERIFICA DEI POTERI DI AMMISSIONE

Il Consiglio Direttivo Nazionale, e per esso l’ufficio di Segreteria Amministrativa, verifica la validità delle designazioni e delle deleghe ed ammette i Delegati delle Federate all’Assemblea.

Non hanno potere di voto le Federate non in regola con i versamenti delle quote di cui all’art. 2 del Regolamento.

COSTITUZIONE

L’Assemblea si intende costituita con la nomina di un suo Presidente e di un Segretario, eletti dai Delegati, su proposta del Presidente Nazionale.

VALIDITA’

Il Presidente dell’Assemblea ne accerta la validità in conformità al disposto dell’art. 7 dello Statuto. In caso di mancata validità, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a una nuova convocazione entro 60 giorni.

SVOLGIMENTO

Il Presidente dell’Assemblea, designa tra i presenti, tre scrutatori che provvedono alla verifica delle votazioni. Dà quindi inizio ai lavori con la lettura dell’Ordine del Giorno e la discussione degli argomenti in esso indicati. Nella voce “Varie ed eventuali” possono essere trattati solo argomenti accettati dall’Assemblea, sempreché non riguardino Federate assenti. Durante il dibattito il Presidente dell’Assemblea regola gli interventi, che debbono riguardare esclusivamente l’argomento di volta in volta trattato e proclama l’esito delle votazioni.

VOTAZIONI

Il voto può essere espresso: per appello, per alzata di mano, con scheda segreta.

La parità dei voti equivale al voto contrario dell’Assemblea.

Il Segretario collabora con il Presidente in tutte le operazioni e redige il verbale della seduta.

L’Assemblea indica, di volta in volta, la sede della successiva convocazione.

 

Articolo 5 - ELEZIONI DELLE CARICHE FEDERALI

Ogni Associazione Federata dispone di un numero di voti elettorali eguali al numero di donazioni effettuate nell’anno precedente, arrotondato al migliaio superiore.

Questo numero viene comunicato alla Sede nazionale da ciascun Presidente delle Associazioni Federate entro il quindici del mese di marzo di ogni anno. In caso di mancata comunicazione entro i limiti di tempo stabiliti, s’intende valido ad ogni effetto quello dell’anno precedente per l’intero anno in corso.

Il Presidente Nazionale, entro il mese di marzo di ogni anno, definisce, su proposta del Segretario Organizzativo ed in base ai dati statistici di produzione delle singole Associazioni, il potere di voto per l’anno in corso di ciascuna Associazione Federata e, in caso di rinnovo degli Organi direttivi della Federazione, stabilisce il numero massimo di eleggibili per ogni circoscrizione in proporzione al numero delle donazioni di sangue intero e di emocomponenti nell’anno precedente.

Il voto è espresso dal Presidente della Federata o da un suo elegato.

La Federazione è suddivisa in tre circoscrizioni convenzionalmente così definite:

- circoscrizione nord-ovest (Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna);

- circoscrizione nord-est (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige);

- circoscrizione centro sud ed isole (Abruzzo, Lazio, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce anche di conseguenza nella prima riunione utile il numero massimo di preferenze che ogni Federata può esprimere per ogni circoscrizione, comunque non superiore ai 2/3 degli eleggibili dalla stessa.

 

Le elezioni delle cariche federali sono sempre effettuate mediante scheda segreta in sede assembleare.

Tutte le operazioni preparatorie delle elezioni sono di competenza del Segretario Amministrativo, che predispone le liste ed il materiale necessario alle votazioni secondo le disposizioni del presente Regolamento e in particolare:

LISTA DEI CANDIDATI

Le liste sono compilate elencando cognome e nome dei candidati in ordine alfabetico, preceduti dal numero progressivo e seguiti da sigla e città della Federata di appartenenza, e scritto su carta di colore uguale alle rispettive schede.

Vengono predisposte liste:

- per il Consiglio Direttivo Nazionale; la lista è divisa in tre parti corrispondenti alle tre circoscrizioni ed in ognuna di esse vengono iscritti in ordine alfabetico i candidati espressi dalle Associazioni di quella circoscrizione;

- per il Collegio dei Revisori dei Conti;

- per il Collegio dei Probiviri.

Dette liste sono formate dai nominativi di candidati, segnalati disponibili, dalle Federate, in ragione di:

  • n°1 nominativo per il Consiglio Direttivo Nazionale,

  • n°1 nominativo per il Collegio dei Revisori dei Conti

  • n°1 nominativo per il Collegio dei Probiviri.

Le Federate possono proporre lo stesso candidato per più liste. In tal caso è considerata valida l’elezione risultante dall’ordine di scrutinio.

Il Segretario Amministrativo deve richiedere la segnalazione delle candidature in tempo utile perché possano pervenire entro il ventesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni, corredate da quei dati che il Consiglio Direttivo Nazionale intenderà richiedere e riportare sulle liste elettorali al fine di una più efficace presentazione delle candidature stesse.

Questo termine si intende vincolante per l’iscrizione dei nominativi nelle liste.

Le candidature espresse verranno riprodotte sulle corrispondenti schede di votazione.

 

SEGGIO ELETTORALE

Il Seggio elettorale è composto da 3 membri: un Presidente e due scrutatori, designati dal Presidente dell’Assemblea, scelti tra i non candidati prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea.

Essi:

  • controllano la regolarità delle schede;

  • determinano il numero di quelle da vidimare;

  • verbalizzano le operazioni di voto.

Il Presidente del Seggio, al momento della votazione, consegna tre schede ai Delegati designati al voto, dopo averli chiamati per appello nominale delle Federate. Le schede votate sono riconsegnate al Presidente e da questi poste nelle rispettive urne, dopo aver registrato l’avvenuta espressione del voto.

Lo spoglio delle schede avviene nella seguente successione: Consiglio Direttivo Nazionale, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri.

SCHEDE

Le schede sono di colore diverso per ogni tipo di elezione ed esprimono ciascuna 1.000 voti elettorali.

Tutte le schede portano l’intestazione FIDAS e la data dell’elezione. Hanno inoltre le seguenti caratteristiche:

-quelle per l’elezione dei Consiglieri:

la dicitura: “Elezione del Consiglio Direttivo Nazionale”. Su questa scheda vengono scritti divisi per circoscrizione ed in ordine alfabetico i nomi dei candidati.

In calce alla scheda verranno indicati il numero degli eleggibili per circoscrizione e il numero massimo di preferenze esprimibili da ogni Federata per ogni circoscrizione;

 

- quelle per l’elezione dei Revisori:

la dicitura: “Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti”; su questa scheda vengono scritti in ordine alfabetico i nomi dei candidati.

Ogni Federata può esprimere preferenze sino al massimo della composizione del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

- quelle per l’elezione dei Probiviri:

la dicitura: “Elezione del Collegio dei Probiviri”; su questa scheda vengono scritti in ordine alfabetico i nomi dei candidati.

Ogni Federata può esprimere preferenze sino al massimo della composizione del Collegio dei Probiviri.

 

Ogni Federata, nelle varie elezioni, esprime la sua preferenza con una crocetta a fianco del nominativo o dei nominativi prescelti.

Le schede sono consegnate al Presidente del Seggio elettorale all’atto del suo insediamento, unitamente a tutti gli altri documenti necessari all’espletamento delle operazioni elettorali.

Le schede sono riconsegnate al Presidente del Seggio, ripiegate in modo da rispettare la segretezza del voto.

 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Per l’elezione del Consiglio Direttivo il Presidente del seggio proclama eletti di ciascuna lista coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze per ciascuna circoscrizione, fino a raggiungere il numero massimo attribuito a ciascuna di esse in base all’esito del calcolo sopra indicato. Per le elezioni dei Collegi rispettivamente dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, il Presidente del saggio proclama eletti i candidati che hanno ricevuto il più alto numero di preferenze indipendentemente dalla circoscrizione di appartenenza.

SCHEDE NULLE

Sono nulle le schede votate con modalità diversa da quella sopra indicata, tale da non consentire alcuna possibilità di individuazione del voto.

VOTI NULLI

Sono nulli i singoli voti non univocamente identificabili od espressi in modo difforme da quello prescritto.

COSTITUZIONE DEGLI ORGANI NEOELETTI

Gli organi neoeletti si riuniscono con la Presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità, il più anziano di età) immediatamente dopo la proclamazione dei risultati, per l’elezione dei rispettivi Presidenti e l’attribuzione delle cariche previste dallo Statuto.

I risultati di queste elezioni sono comunicati all’Assemblea prima del suo scioglimento e riportati a verbale, che deve essere trasmesso anche a tutti i nuovi eletti.

COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA’

La composizione dei nuovi Organi Federali con le rispettive cariche, deve essere comunicata dal Presidente della Federazione alle Autorità e agli Enti cui ne spetti la conoscenza per legge o ai quali sia opportuna renderla nota.

 

Articolo 6

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI, TESORIERE,

SEGRETARIO ORGANIZZATIVO, SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio Direttivo Nazionale nella sua prima riunione elegge con votazione segreta il Presidente e quindi i tre Vice Presidenti, tenendo conto della suddivisione territoriale in tre circoscrizioni

Il Consiglio Direttivo Nazionale può affidare incarichi particolari a gruppi di lavoro o a singoli Consiglieri, avvalendosi anche della collaborazione di persone esterne alla Federazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno tre volte all’anno, su convocazione del Presidente o, in difetto, per iniziativa della maggioranza dei Consiglieri. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale che, senza giustificati e validi motivi, risultino assenti a tre sedute consecutive, decadono e vengono surrogati dal Consiglio Direttivo Nazionale con la nomina dei primi non eletti, così pure nel caso di dimissioni o decesso. In caso di parità di voti subentrerà il più anziano di età. Il Presidente comunica agli interessati il deliberato del Consiglio Direttivo Nazionale.

In caso di dimissioni o decesso o decadenza del Presidente, il Vice Presidente già designato a norma dell’art. 9 dello Statuto, provvede, nel termine di 30 giorni da quando ne viene a conoscenza, a tutti gli adempimenti necessari alla elezione del nuovo Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano anche i Revisori dei Conti su invito del Presidente.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale, questo resta in carica per l’ordinaria amministrazione e per indire le nuove elezioni entro 120 giorni.

Il Presidente, oltre a quanto previsto dall’art. 9 dello Statuto, illustra all’Assemblea la Relazione Morale e il Bilancio Consuntivo annuali, propone la designazione della sede della Federazione. In caso di mancata designazione del Vice Presidente sostituto, di cui all’art. 9 dello Statuto, la funzione è attribuita al Vice Presidente più anziano di età.

I Vice Presidenti, per delega del Presidente, rappresentano la Federazione quando necessario.

Il Tesoriere sovrintende alle attività amministrative della Federazione, predispone i Bilanci Preventivi e Consuntivi da sottoporre al controllo dei Revisori e redige la Relazione Economica-Finanziaria annuale.

Il Segretario Amministrativo è il Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale, cura l’organizzazione complessiva di questo organo preparando le riunioni, verbalizzando le sedute, dando esecuzione alle delibere. Coordina inoltre, le procedure per l’elezione del Consiglio Direttivo Nazionale e per lo svolgimento dell’Assemblea con la verifica dei poteri.

Il Segretario Organizzativo collabora con il Presidente nell’esplicazione delle attività organizzative, programmatiche e promozionali della Federazione, oltre ad assolvere i compiti specificatamente demandatigli a norma di Regolamento.

 

Articolo 7 - AMMINISTRAZIONE E BILANCI

Le disponibilità economiche della Federazione debbono essere amministrate con il criterio di una sana gestione intesa ad evitare passivi di bilancio.

Le scritture contabili debbono essere tenute secondo le vigenti norme in materia, essere sempre aggiornate e fare riferimento a giustificativi che le documentino.

Il numerario di cassa deve essere depositato in conti bancari intestati alla Federazione, salvo le normali piccole disponibilità per le spese correnti.

Il Bilancio Consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e di uscita della gestione, comprese le partite di giro costituite anche dai contributi federativi volontari di cui all’art. 2 e 12 del presente Regolamento. Il rendiconto deve essere articolato in capitoli che forniscano l’analisi delle imputazioni.

Il bilancio di previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del bilancio consuntivo, e contenere le prevedibili imputazioni di entrata e di uscita. Il bilancio e il rendiconto devono essere trasmessi alle singole Federate contemporaneamente all’avviso di convocazione dell’Assemblea.

 

Articolo 8 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti debbono riunirsi con la frequenza necessaria per effettuare un regolare controllo della gestione amministrativa della Federazione.

Hanno altresì il compito di redigere collegialmente la relazione di competenza sui bilanci ed illustrarla all’Assemblea.

Partecipano, sia singolarmente che collegialmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, su invito del Presidente, con i poteri della loro carica.

La durata del mandato dei Revisori è in ogni caso pari a quella del Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Articolo 9 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte a loro giudizio senza aver sentito le parti ed esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza. Le loro decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti e al Consiglio Direttivo Nazionale e sono inappellabili.

La durata del mandato dei Probiviri è in ogni caso pari a quella del Consiglio Direttivo Nazionale.

 

Articolo 10 - FEDERAZIONI REGIONALI

Le Federazioni Regionali rappresentano le Federate del proprio territorio.

I Presidenti Regionali hanno compito di rappresentare la FIDAS a livello regionale anche e soprattutto per i rapporti con le istituzioni, il S.S.N. e le Federazioni ed Associazioni dei Donatori di Sangue nazionali più rappresentative.

Relazionano con il Vice Presidente Nazionale competente per territorio.

Comunicano al Segretario Organizzativo:

  • un rendiconto dell’attività svolta nel corso dell’anno precedente;

  • tutte le innovazioni legislative regionali riguardanti la medicina trasfusionale;

  • ogni altra informazione utile all’attività della Federazione.

 

Articolo 11 - COORDINAMENTO GIOVANI FIDAS

Le convocazioni dell’Assemblea nazionale del Coordinamento Giovani FIDAS, per la nomina del Coordinatore Nazionale giovani e delle Assemblee Regionali, per la nomina del Coordinatore Regionale giovani, vengono indette rispettivamente dal Presidente Nazionale e dai Presidenti Regionali FIDAS, i quali le presiedono.

Le spese per la partecipazione del rappresentante delle singole Federate, nominato secondo quanto disposto dai rispettivi Regolamenti, nel Coordinamento giovani, sono a carico dell’Associazione di appartenenza.

Le spese del Coordinatore Nazionale giovani e dei Coordinatori Regionali giovani sono a carico rispettivamente della FIDAS nazionale e delle FIDAS regionali.

 

Articolo 12 - GRATUITA’ DELLE CARICHE - RIMBORSI

Le cariche della Federazione non danno diritto a compenso.

Le spese sostenute dalle Federate per lo svolgimento da parte di loro associati, di compiti inerenti l’attività della Federazione, costituiscono “contributi federativi”.

Le spese sostenute dal Presidente Nazionale e dai Consiglieri nell’espletamento dell’attività inerente il loro mandato, sono rimborsabili da parte della Federazione.

Altri rimborsi possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Tali spese debbono essere contenute nei limiti della specifica imputazione del bilancio di previsione annuale.

 

Articolo 13 - CARICHE ONORIFICHE

L’Assemblea può conferire cariche onorifiche su proposta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale.

La carica di Presidente Onorario può essere conferita a coloro che abbiamo ricoperto la corrispondente carica effettiva per almeno 6 anni.

Il Presidente Onorario ha facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea alle quali è regolarmente invitato.

 

Articolo 14

ATTIVITA’ MEDICO SCIENTIFICA DELLA FIDAS

COMITATO MEDICO SCIENTIFICO

Per la consulenza tecnico-sanitaria la FIDAS si avvale di un comitato Medico-Scientifico, costituito da esperti in materia Immunologica e Trasfusionale di chiara fama e provata fiducia che, su invito del Consiglio Direttivo Nazionale, hanno dato la loro adesione. Il comitato nomina fra i suoi membri un Presidente.

Fa parte del Comitato un Segretario Esecutivo, coadiuvato da un Vice Segretario, entrambi nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale nel proprio seno.

Compiti del Comitato sono:

  • esercitare una funzione di consulenza tecnico-scientifica per ogni organo della Federazione;

  • portare la voce della FIDAS, per quanto di competenza, nei Consessi scientifici;

  • stimolare la ricerca di settore, con particolare riferimento alla donazione del sangue in tutte le sue forme e all’utilizzo di quanto donato;

  • esercitare un’azione di formazione, informazione e di aggiornamento scientifico verso le Federate ed i loro donatori;

  • curare negli aspetti tecnico-sanitari l’organizzazione delle attività scientifiche della FIDAS.

Il Comitato Medico-Scientifico non dispone di un proprio bilancio. Ogni iniziativa che comporta impegni finanziari, è preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale, che provvede alla necessaria copertura e cura altresì ogni forma di possibile contribuzione esterna correlabile con l’iniziativa stessa.

 

Articolo 15 - CARENZE DEL REGOLAMENTO

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento provvede il Consiglio Direttivo Nazionale con apposite delibere da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea successiva al provvedimento.

 

Articolo 16 - MODIFICHE

Le modifiche al Regolamento sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria.