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DECRETO 7 giugno
1991.
Indicazioni sulle
finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori di
sangue.
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Visti gli articoli
1 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario
nazionale;
Vista la legge 4 maggio
1990, n. 107 <<Disciplina per le attività trasfusionali relative al
sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati >> ed in particolare l'art. 2, comma 3, che demanda al
Ministro della sanità la fissazione delle indicazioni relative alle
finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori
volontari del sangue;
Vista la legge 13 marzo
1958, n. 296;
Decreta:
Art. 1
1. Rientrano fra le
associazioni e federazioni dei donatori di sangue quelle che, escluso
ogni fine di lucro:
a) si ispirano, nei
rispettivi statuti. ai valori umani e solidaristici della donazione
volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
b) sono formate da
cittadini donatori volontari o che già lo siano stati;
c) improntano
l'organizzazione e la struttura degli organi associativi al principio
democratico.
2. A tal fine gli atti
istitutivi e regolamentari delle associazioni e delle federazioni dei
donatori di sangue debbono essere informati alla più ampia
partecipazione dei cittadini ed a criteri democratici di gestione
dell'ordinamento interno.
Art. 2
1. Le associazioni e le
federazioni dei donatori di sangue. legalmente costituite e
riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio
sanitario nazionale perseguono i seguenti scopi:
a) promozione
dell'informazione e della educazione al dono del sangue e della
educazione alla salute nella popolazione, con interventi a livello
nazionale, regionale e locale;
b) promozione e sviluppo
della coscienza trasfusionale.
c) offerta del sangue da
parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;
d) adesione al programma
nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza ematica come
stabilito nella legge 4 maggio 1990, n. 107 e secondo le direttive e
raccomandazioni
dell' O.M.S., della CEE
e del Consiglio d'Europa.
Art. 3
1. Le associazioni e le
federazioni dei donatori di sangue possono concorrere ai fini
istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo i rispettivi
piani sanitari regionali, mediante convenzioni da stipulare con le
regioni in conformità allo schema tipo previsto dall'art. 1, comma 8,
della legge n. 107/1990.
2. La stipula delle
convenzioni indicate al comma 1 è condizionata alla verifica della
conformità degli statuti delle associazioni e federazioni contraenti
alle indicazioni del presente decreto.
Art. 4
1. Le associazioni e le
federazioni dei donatori di sangue esistenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto sono tenute ad adeguare, ove necessario,
il proprio statuto alle indicazioni del presente decreto entro un anno
dalla sua pubblicazione.
Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno
1991
Il Ministro: DE LORENZO
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