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Legge 4 Maggio
1990 n°
107
Gazzetta Ufficiale n° 108 dell'11 Maggio 1990
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Art. 1 |
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- In
attuazione dell'art. 4, primo comma, n° 6), e dell'art. 6,
primo comma, lettera c), della Legge 23 dicembre 1978, n°
833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale, la
raccolta, il frazionamento con mezzi fisici semplici, la
conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi
componenti sono regolati dalla presente legge.
- Le
attività di cui al comma 1 sono parte integrante del
Servizio sanitario nazionale e si fondano sulla donazione
volontaria periodica e gratuita del sangue umano e dei suoi
componenti.
- E'
consentito, rispettando le norme indicate per l'emaferesi,
il prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche, a
scopo di infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto
nello stesso soggetto o in soggetto diverso.
- Il
sangue umano ed i suoi derivati non sono fonte di profitto;
la loro distribuzione al ricevente è comunque gratuita ed
esclude addebiti accessori ed oneri fiscali.
- I costi
di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione
del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico del Fondo
sanitario nazionale.
- Il
Ministro della sanità, con proprio decreto, previa
consultazione della Commissione nazionale per il servizio
trasfusionale di cui all'art. 12, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, stabilisce annualmente il prezzo
unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi
sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale.
- In
ciascuna Regione è istituito, secondo le indicazioni fissate
con decreto del Ministro della sanità, il registro del
sangue. I servizi di immunoematologia e trasfusione che
svolgono funzioni di centro regionale di coordinamento e
compensazione ai sensi dell'art. 8, comma 3, trasmettono al
Ministero della sanità i dati relativi alla loro attività
- La
partecipazione di associazioni e di federazioni di donatori
volontari di sangue aventi le finalità di cui all'art. 2,
comma 2, alle attività trasfusionali, organizzate ai sensi
dell'art. 4, è regolata da apposite convenzioni regionali
adottate in conformità dello schema tipo definito con
decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Commissione di cui all'art. 12.
-
Qualora trascorsi sei mesi dal termine
fissato nello schema tipo, i competenti organi regionali non
abbiano proceduto alla stipulazione delle convenzioni di cui
al comma 8 del presente articolo, si provvede ai sensi
dell'art. 6, comma 2 della legge 23 ottobre 1985, n° 595.
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Art. 2 |
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- In
attuazione dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 45 della
legge 23 dicembre 1978, n° 833, sono riconosciuti la
funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici
che si esprimono nella donazione volontaria e gratuita del
sangue o dei suoi componenti.
- Le
associazioni dei donatori volontari di sangue e le relative
federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio
sanitario nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo
della donazione di sangue e la tutela dei donatori.
-
Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al
comma 2 quelle il cui statuto corrisponde alle finalità
della presente legge, secondo le indicazioni fissate dal
Ministro della sanità con proprio decreto, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
- Le
associazioni e le federazioni di donatori volontari devono
comunicare alle strutture trasfusionali gli elenchi dei
propri donatori iscritti.
I servizi
di immunoematologia e trasfusione, i centro trasfusionali e le
unità di raccolta sono obbligati alla tenuta e
all'aggiornamento degli schedari dei donatori periodici ed
occasionali.
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Art. 3 |
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- Per
donazione di sangue e di emocomponenti si intende l'offerta
gratuita di sangue intero o plasma, o piastrine, o
leucociti, previo il consenso informato e la verifica della
idoneità fisica del donatore. Il donatore può consentire ad
essere sottoposto indifferentemente ai diversi tipi di
donazione, sulla base delle esigenze trasfusionali ed
organizzative.
- Le
caratteristiche e le modalità delle donazioni indicate dal
comma 1 sono definite con decreto del Ministro della sanità,
sentita la Commissione di cui all'art. 12.
- Il
prelievo di sangue intero o plasma viene eseguito su persone
consenzienti di età non inferiore a diciotto anni. Il
prelievo di piastrine e di leucociti mediante emaferesi ed i
prelievi di cui all'art. 1, comma 3, possono essere eseguiti
anche su soggetti di età inferiore a diciotto anni, previo
il consenso degli esercenti la potestà dei genitori, o del
tutore o del giudice tutelare.
-
L'accertamento della idoneità del donatore viene eseguito da
un medico, previa esecuzione di visita medica completa di
anamnesi, esame obiettivo ed accertamenti laboratoristici,
secondo i protocolli emanati con decreto del Ministro della
sanità, sentita la Commissione di cui all'art. 12.
-
Il prelievo di sangue intero è eseguito da un
medico, o sotto la sua responsabilità ed in sua presenza, da
un infermiere professionale.
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Art. 4 |
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- Le
attività trasfusionali sono organizzate nelle seguenti
strutture:
-
servizi di immunoematologia e trasfusione;
- centri
trasfusionali;
- unità
di raccolta.
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A livello regionale ed
interregionale sono altresì previsti:
a.
centri di
coordinamento e compensazione
b.
centri ed aziende
convenzionate per la produzione di emoderivati.
A livello
nazionale è inoltre prevista la Commissione di cui all'art.
12.
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Art. 5 |
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- I
servizi di immunoematologia e trasfusione sono strutture di
presidio ospedaliero ed operano in bacini di utenza aventi
una popolazione di almeno 400.000 abitanti, con un minimo di
uno per provincia. Essi possono essere integrati da uno o
più centro trasfusionali laddove il bacino di utenza superi
i 400.000 abitanti.
- I
servizi di immunoematologia e trasfusione esercitano le
seguenti funzioni:
a.
eseguire i
controlli iniziali e periodici di idoneità alla donazione dei
donatori volontari di sangue ed emocomponenti;
b.
effettuare la
raccolta, la tipizzazione, la conservazione e l'assegnazione
del sangue umano per uso trasfusionale, frazionando il sangue
raccolto nei vari componenti ai fini della sua migliore
utilizzazione;
c.
assicurare una
terapia trasfusionale mirata;
d.
praticare le
procedure aferetiche necessarie, compresa la plasmaferesi
produttiva;
e.
promuovere e
praticare l'autotrasfusione;
f.
garantire il buon
uso del sangue;
g.
inviare il plasma
raccolto al centro regionale di coordinamento e compensazione,
per la produzione di emoderivati;
h.
assicurare il
coordinamento delle attività delle unità di raccolta;
i.
partecipare ai
programmi di ricerca e controllo epidemiologico;
j.
partecipare ai
programmi di educazione alla donazione di sangue e di
emocomponenti;
k.
coordinare sul
piano tecnico, scientifico ed organizzativo l'attività degli
eventuali centri trasfusionali in un ambito territoriale
definito dai piani sanitari regionali;
l.
assicurare una
adeguata integrazione con le altre strutture ospedaliere, al
fine di garantire una completa assistenza ai pazienti
emopatici, sia in costanza di ricovero che in regime
ambulatoriale;
m.
provvedere alla
tipizzazione ed all'esame della compatibilità tissutale;
n.
eseguire, in
relazione alle strutture laboratoristiche esistenti ed agli
obiettivi dei piani sanitari regionali, compiti di diagnosi
laboratoristica ematologica, di patologia dell'emostasi, di
immunopatologia ed immunoematologia forense;
o.
provvedere
all'inventario ed al fabbisogno delle unità di emazie ed
emocomponenti per il territorio di competenza;
p.
garantire la
registrazione, il controllo e la immunoprofilassi della
malattia emolitica del neonato per il territorio di
competenza;
q.
favorire e
coordinare la ricerca in immunoematologia e fungere da
osservatorio epidemiologico per il territorio di competenza;
r.
promuovere e
praticare il predeposito del sangue intero a scopo
autotrasfusionale;
s.
favorire e
praticare il predeposito di emocomponenti ed il recupero
perioperatorio, mediante i servizi di emaferesi;
t.
attuare tutte le
misure atte a valutare e prevenire la diffusione delle
malattie post-trasfusionali, principalmente quelle infettive;
u.
collaborare con i
presidi locali delle forze armate.
TorT |
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Art. 6 |
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- I centri
trasfusionali sono strutture ospedaliere. Essi possono
essere costituiti ad integrazione dei servizi di
immunoematologia e trasfusione, di cui all'art. 5, laddove
il bacino di utenza di quest'ultimo superi i 400.000
abitanti. Ove costituiti essi operano in bacini di utenza
con una popolazione di almeno 150.000 abitanti.
- I centri
trasfusionali svolgono le funzioni di cui all'art. 5, comma
2, lettere dalla a) alla j).
I presidi
ospedalieri, che non dispongano dei servizi di cui all'art. 5
o dei centri di cui al comma 1 del presente articolo, sono
forniti di frigoemoteca collegata con il servizio di
immunoematologia e trasfusione o con il centro trasfusionale
territorialmente competente.
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Art. 7 |
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- Le unità
di raccolta sono strutture fisse o mobili finalizzate alla
raccolta del sangue intero e di plasma mediante emaferesi,
previo accertamento della idoneità del donatore secondo
quanto disposto dall'art. 3, comma 4. Esse dipendono, sotto
il profilo tecnico ed organizzativo, dal servizio di
immunoematologia e trasfusione del territorio di competenza,
o, laddove esso sia integrato, dal rispettivo centro
trasfusionale, definiti dai piani sanitari regionali.
Le unità
di raccolta possono essere gestite direttamente anche dalle
associazioni o dalle federazioni dei donatori volontari di
sangue, previa autorizzazione da parte delle regioni
territorialmente competenti, conformemente alle esigenze
indicate nei rispettivi piani sanitari regionali e
subordinatamente alla verifica della presenza di condizioni
strutturali idonee.
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Art. 8 |
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- I centri
regionali di coordinamento e compensazione assicurano il
raggiugimento dell'autosufficienza di sangue, plasma ed
emoderivati all'interno di ogni regione.
- Essi,
oltre alle funzioni di cui all'art. 5, hanno i seguenti
compiti:
-
coordinare le attività dei servizi di immunoematologia e
trasfusione della regione, favorendo la collaborazione delle
associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue;
- rilevare
il fabbisogno regionale annuale di plasmaderivati e
determinare il quantitativo di plasma necessario per tale
scopo;
-
sovrintendere alle attività dirette al controllo del
fabbisogno trasfusionale di emazie e, se del caso, all'invio
delle eccedenze di emazie verso le aree carenti della
regione e di altre regioni, attenendosi alle indicazioni
dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi del comma 4 del
presente articolo, sulla base delle proposte formulate in
materia dalla Commissione di cui all'art. 12;
-
collaborare con le strutture di cui all'art. 20, comma 3,
per disporre di una scorta di sangue, di emocomponenti e di
emoderivati per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonchè
per gli interventi in caso di calamità;
-
conservare una banca di emocomponenti congelati appartenenti
a donatori di gruppi rari o non frequenti, in collegamento
attivo con l'Istituto superiore di sanità;
- inviare
il plasma alle aziende produttrici di emoderivati e
distribuire gli emoderivati ottenuti ai presidi sanitari
della regione;
- cedere
il sangue umano e gli emocomponenti alle imprese produttrici
di emodiagnostici secondo convenzioni stipulate dalle
regioni, in conformità dello schema tipo predisposto dal
Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui
all'art. 12;
-
trasmettere al Ministero della sanità i dati di cui all'art.
1, comma 7.
- Ciascuna
regione, nell'ambito del proprio piano sanitario, individua
il servizio di immunoematologia e trasfusione che esercita
le funzioni di centro regionale di coordinamento e
compensazione.
Il
compito di coordinare a livello nazionale l'attività dei
centri regionali di coordinamento e compensazione e di
favorire l'autosufficienza nazionale di sangue e di
emoderivati è svolto dall'Istituto superiore di sanità, in
attuazione delle normative tecniche emanate dal Ministro della
sanità, sentita la Commissione di cui all'art. 12.
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Art. 9 |
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- Oltre ai
compiti di cui all'art. 8, comma 4, l'Istituto superiore di
sanità svolge anche le seguenti funzioni:
a.
promuove la
ricerca scientifica nel settore immunotrasfusionale,
principalmente nella prevenzione delle malattie trasmissibili;
b.
collabora con la
Commissione di cui all'art. 12 per la realizzazione degli
scopi indicati al comma 4 dello stesso articolo 12;
c.
raccoglie e
diffonde tutti i dati inerenti la pratica trasfusionale in
possesso dei centri regionali di coordinamento e
compensazione;
d.
ispeziona e
controlla le aziende di produzione di emoderivati;
e.
controlla le
specialità farmaceutiche emoderivate. |
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Art. 10 |
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- Le
frazioni plasmatiche che non possono essere prodotte con
mezzi fisici semplici sono specialità farmaceutiche di
produzione industriale, soggette a registrazione e
sottoposte, in attesa del recepimento delle direttive
65/65/CEE e 75/319/CEE, a tutti i controlli della autorità
sanitaria, ivi compresi quelli previsti dalla direttiva
89/381/CEE in quanto applicabile, da espletarsi sugli
impianti produttivi delle aziende preventivamente
autorizzate, sul plasma di origine e sulla produzione
finale.
- Il
Ministro della sanità, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sentito il parere della
Commissione di cui all'art. 12 e del Consiglio superiore
della sanità, individua, tra le aziende di cui al comma 1
del presente articolo, i centri di produzione di emoderivati
autorizzati alla stipulazione di convenzioni con i centri
regionali di coordinamento e compensazione, per la
lavorazione di plasma nazionale raccolto in Italia sotto il
controllo dell'Istituto superiore di sanità, che vigila
sull'entità e resa del frazionamento e sulla qualità del
prodotto finale.
- I centri
di produzione di emoderivati non possono essere più di uno
ogni 20 milioni di abitanti con dislocazione territoriale da
determinarsi in base alle indicazioni del piano sanitario
nazionale; devono essere dotati di adeguate dimensioni,
essere ad avanzata tecnologia, aver sede in territorio
nazionale, svolgere interamente i processi produttivi in
impianti di frazionamento e lavorazione situati sul
territorio nazionale, nonchè essere in grado di produrre
almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e
concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le più
moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del
paziente ricevente. (sostituito)*
- I centri
di produzione di emoderivati devono essere dotati di
adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere
sede in territorio nazionale ed essere in grado di produrre
almeno albumina, immunoglobuline di terza generazione e
concentrari dei fattori della coagulazione, secondo le più
moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del
paziente ricevente.(comma già aggiornato secondo l'art.1
comma 1° del D.L. 27 Settembre 1993, n° 381)
-
Le convenzioni di cui al comma 2 sono
stipulate dalle singole regioni, in conformità allo schema
tipo predisposto dal Ministro della sanità, sentita la
Commissione di cui all'art. 12.
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Art. 11 |
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- Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della sanità,sentita la Commissione di
cui all'art. 12, emana le norme di indirizzo e coordinamento
alle quali devono conformarsi le regioni e le provincie
autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della presente
legge.
- Entro un
anno dalla approvazione del piano sanitaro nazionale secondo
le procedure di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre
1978, n° 833, come modificato dall'art. 20 del decreto legge
12 settembre 1983, n° 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n° 638, e quindi dall'art. 1
della legge 23 ottobre 1985, n° 595, le regioni
predispongono i piani sangue regionali, che costituiscono
parte integrante dei piani sanitari regionali al fine di una
razionale distribuzione territoriale dei servizi e per una
più efficace tutela della salute dei donatori e dei
cittadini.
- Ciascuna
regione esercita le seguenti funzioni:
a.
assicura, con
riferimento all'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n° 833,
la più ampia partecipazione dei donatori volontari di sangue e
delle relative associazioni o federazioni alle fasi della
programmazione dell'attività dei servizi trasfusionali;
b.
cura la tenuta del
registro del sangue, di cui all'art. 1, comma 7;
c.
provvede alla
stipulazione delle convenzioni con le assicuazioni e con le
federazioni dei donatori volontari di sangue ai sensi
dell'art. 1, comma 8;
d.
definisce l'ambito
territoriale di competenza dei servizi di immunoematologia e
trasfusione e dei centri trasfusionali;
e.
individua tra i
servizi di immunoematologia e trasfusione il servizio che
esercita le funzioni di cui all'art. 8, comma 3;
f.
provvede alla
stipulazione delle convenzioni con le aziende produttrici di
emoderivati secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 4;
g.
cura i rapporti
con la sanità militare per lo scambio di emocomponenti e delle
frazioni plasmatiche, nell'ambito della convenzione di cui
all'art. 20, comma 5;
h.
promuove la
donazione di sangue e di emocomponenti e provvede
all'aggiornamento del personale sanitario sulle tematiche
relative all'utilizzazione del sangue e degli emoderivati.
- Entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
Ministro della sanità, sulla base delle carenze segnalate
dai centri regionali di coordinamento e compensazione
all'Istituto superiore di sanità, predispone, sentita la
Commissione di cui all'art. 12, un progetto mirato ad
incrementare la donazione di sangue periodica ed occasionale
nei comuni delle regioni nelle quali non sia stata raggiunta
l'autosufficienza del sangue donato rispetto alle esigenze,
anche mediante il coinvolgimento degli stessi comuni in
attività di promozione e di supporto rispetto
all'associazionismo.
-
Il progetto di cui al comma 4 prevede le
iniziative più opportune tese a sensibilizzare l'opinione
pubblica, ed in particolare i potenziali donatori, sui
valori umani e solidaristici che si esprimono nella
donazione del sangue e a promuovere l'associazionismo dei
donatori al fine del raggiungimento dell'autosufficienza.
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Art. 12 |
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- Nello
svolgimento delle funzioni previste dalla vigente legge il
Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione
nazionale per il servizio trasfusionale.
- La
Commissione è nominata con decreto del Ministro della
sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto vengono
disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione.
Essa è composta da 4 rappresentanti delle regioni e delle
provincie autonome di Trento e Bolzano designati dal
Consiglio sanitario nazionale; 5 rappresentanti delle
associazioni dei donatori volontari o delle loro federazioni
più rappresentative sul piano nazionale; 2 esperti designati
dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da
emofilia, talassemia e leucemia; 9 esperti designati dal
Ministro della sanità, di cui 3 scelti fra i medici
dirigenti generali del Ministero della sanità e i medici
dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, 3
scelti tra primari ospedalieri e docenti universitari e tre
indicati dalle società ematologiche di immunoematologia e
trasfusione del sangue ed emaferesi; 1 ufficiale medico
della sanità militare designato dal Ministro della difesa.
Un funzionario della carriera direttiva medica del Ministero
della sanità con qualifica non inferiore alla 8ª svolge le
funzioni di segretario.
- I membri
della Commissione durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati una sola volta. Agli stessi si applicano le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n° 5, e successive
modificazioni, per quanto riguarda la corresponsione dei
compensi, nonchè le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 16 gennaio 1978, n° 417, per quanto
riguarda il trattamento economico di missione e di
trasferimento.
- La
Commissione svolge le funzioni indicate negli articoli 1, 3,
8, 10, 11, 15 e 16 della presente legge. La Commissione
formula altresì al Ministro della sanità, con riferimento
all'atto di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 11,
comma 1, proposte sui criteri e modalità per lo scambio e la
cessione di unità di sangue e di emoderivati fra regioni o
provincie autonome, nonchè sulle iniziative concernenti la
propaganda sulla donazione di sangue e sulle modalità del
coordinamento delle attività promozionali delle associazioni
dei donatori di sangue o delle relative federazioni.
-
Il Ministro della sanità, nel formulare il
piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 53 della legge
23 dicembre 1978, n° 833, come modificato dall'art. 20 del
decreto legge 12 settembre 1983, n° 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n° 638, e
quindi dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1985, n° 595,
definisce un programma specifico per le attività
trasfusionali. In relazione alla elaborazione di tale
programma specifico, la Commissione determina una proposta
di programma triennale riguardante il complesso delle
proprie competenze.
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Art. 13 |
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- L'art.
1 della legge 13 luglio 1967, n° 584, è sostituito dal
seguente: «Art. 1 - 1. I donatori di sangue e di
emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno
diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui
effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione
per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi
previdenziali sono accreditati ai sensi dell'art. 8 della
legge 23 aprile 1981, n° 155.»
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Art. 14 |
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- Ai
fini dell'applicazione dell'art. 13, al datore di lavoro
vengono certificati, a cura del servizio di immunoematologia
e trasfusione o del centro trasfusionale o dell'unità di
racolta, l'accesso e le pratiche delle donazioni cui è stato
sottoposto il dipendente donatore di sangue.
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Art. 15 |
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-
L'importazione e l'esportazione del sangue umano conservato
e dei suoi derivati per uso terapeutico, profilattico e
diagnostico, sono autorizzate dal Ministro della Sanità,
secondo le modalità stabilite con apposito decreto, sentito
il parere della Commissione di cui all'art. 12.
-
L'importazione di emoderivati pronti per l'impiego è
consentita a condizione che tali prodotti, nel paese di
provenienza, risultino autorizzati, da parte dell'autorità
sanitaria, alla commercializzazione per uso terapeutico
umano e che, fatta eccezione per quelli di provenienza dai
paesi della Comunità economica europea, essi risultino
autorizzati anche da parte dell'autorità sanitaria italiana.
L'importazione di emoderivati è consentita a condizione
altresì che su tutti i lotti e sui relativi donatori sia
possibile documentare la negatività dei controlli per la
ricerca di antigeni ed anticorpi di agenti infettivi lesivi
della salute del paziente ricevente.
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Art. 16 |
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- La
presente legge promuove la diffusione delle pratiche
autotrasfusionali sotto forma di predeposito e recupero
perioperatorio. I servizi ed i centri di cui agli articoli 5
e 6 operano e coordinano, in collaborazione con le direzioni
sanitarie, i servizi di anestesia e le divisioni
chirurgiche, tutte le iniziative necessarie al
raggiungimento di tale scopo, anche attraverso programmi di
massima richiesta chirurgica di sangue, il controllo sulla
utilizzazione del sangue ed il monitoraggio delle richieste
trasfusionali.
- La
Commissione di cui all'art. 12 emana direttive tecniche e
promozionali al fine di divulgare le metodologie di
riduzione della trasfusione di sangue omologo.
- Le
direzioni sanitarie verificano mensilmente, sulla base di
questionari preparati dalla Commissione di cui all'art. 12,
il ricorso intraospedaliero alle pratiche autotrasfusionali;
i dati così raccolti vengono mensilmente trasmessi al centro
regionale di coordinamento e compensazione.
Le
regioni, nell'ambito dei programmi di aggiornamento,
dispongono, per il personale medico e di assistenza, corsi
obbligatori dedicati ai temi del buon uso del sangue e di
emocomponenti, compresi l'autotrasfusione, l'emodiluizione ed
il recupero perioperatorio.
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Art. 17 |
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- Chiunque
preleva, procura, raccoglie, conserva o distribuisce sangue
umano, o produce e mette in commercio derivati dal sangue
umano in violazione delle norme di legge e per fini di
lucro, è punito con la reclusione da uno a tre anni e la
multa da L. 400.000 a L. 20.000.000. Se il colpevole è
persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna
segue l'interdizione dall'esercizio della professione per un
periodo non inferiore a due anni.
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L'autorità sanitaria locale dispone la chiusura della
struttura non autorizzata.
- Chiunque
cede il proprio sangue o suoi derivati al fine di lucro è
punito con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000.
In caso
di recidiva per i reati di cui ai commi 1 e 3, si applicano
rispettivamente le pene della reclusione fino a quattro anni e
dell'arresto fino a tre mesi.
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Art. 18 |
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- Le
disposizioni della presente legge si applicano anche alle
strutture trasfusionali degli istituti e cliniche
universitarie, degli istituti ed enti ecclesiastici
classificati che esercitano l'assistenza ospedaliera,
dell'ospedale Galliera di Genova, degli ospedali dell'Ordine
Mauriziano di Torino, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e degli ospedali militari.
Per il
personale delle strutture di cui al comma 1, vigono i criteri
di equiparazione di cui al decreto del Ministro della sanità
27 gennaio 1976, e al decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979, n° 761.
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Art. 19 |
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- Le
regioni, sulla base dei propri piani sanitari, entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono tenute a trasferire alle unità sanitarie locali, ai
policlinici universitari ed agli istituti pubblici di
ricovero e cura a carattere scientifico, i centri
trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di
volontariato o da strutture private.
- Il
Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, trasferisce con proprio
decreto i centri trasfusionali della Croce rossa italiana,
ivi compreso il centro nazionale trasfusione sangue, alle
strutture sanitarie indicate dalla regione di competenza.
- Il
trasferimento dei beni delle strutture di cui al comma 1 e
l'indicazione delle strutture di cui al comma 2 sono
effettuati con provvedimento del Presidente della Giunta
regionale in conformità con le disposizioni di cui agli artt.
65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n° 833.
- Il
trasferimento del personale dipendente o convenzionato, in
servizio alla data del 31 dicembre 1988 presso le strutture
di cui al comma 1 con l'osservanza di un orario non
inferiore alle 28 ore settimanali, è effettuato a domanda
dell'interessato con decreto del Presidente della Giunta
regionale con l'osservanza dei seguenti criteri:
a.
il personale da
trasferire deve essere in possesso dei requisiti, eccetto
quelli relativi ai limiti di età, per l'ammissione ai concorsi
di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione
funzionale risultante dalla tabella di equiparazione,
approvata dal Ministro della sanità entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge in
coerenza con l'allegato 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n° 761; il trasferimento è
subordinato al concorso riservato per titoli ed esami da
espletarsi in conformità al decreto del Ministro della sanità
30 gennaio 1982, pubblicato sul supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n° 51 del 22 febbraio 1982, e successive
modifiche;
i
vincitori del concorso indicati alla lettera a) sono collocati
nei ruoli nominativi regionali utilizzando le vacanze del
relativo profilo e ove occorra anche in soprannumero, in
applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 8 febbraio 1988, n° 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n° 109.
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Art. 20 |
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- Le Forze
armate organizzano autonomamente il servizio trasfusionale
in modo di essere in grado di svolgere tutte le competenze
di cui alla presente legge.
- Nel
quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai
giovani in servizio di leva, l'autorità militare favorisce
la donazione volontaria di sangue o le sue frazioni da parte
dei militari di leva previo accertamento della idoneità alla
donazione degli stessi presso le strutture trasfusionali
militari e civili.
- Il
servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del
Servizio sanitario nazionale, della Croce rossa italiana,
del Ministero dell'interno e del Ministero per il
coordinamento della protezione civile, al fine di
costituire, in relazione alle previsioni delle necessità
trasfusionali per le situazioni di emergenza, il
mantenimento di adeguate scorte di plasma e plasmaderivati.
- Le
regioni possono organizzare proprie banche di emazie
congelate da utilizzare per le situazioni di urgenza ed
emergenza sanitaria.
- Per la
realizzazione degli scopi di cui ai commi 1, 2 e 3 è
stipulata apposita convenzione stabilita tra il Ministero
della sanità e il Ministero della difesa che stabilisce:
- le
modalità della donazione di sangue da parte dei militari di
leva presso le caserme e le strutture del Servizio sanitario
nazionale:
le
modalità di scambio del plasma e dei plasmaderivati tra
Servizio sanitario nazionale e servizio trasfusionale militare
con riferimento all'art. 11, comma 3, lettera g), anche
attraverso la partecipazione alle convenzioni con le aziende
produttrici di cui all'art. 10, comma 4.
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Art. 21 |
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- Non
sono soggette ad imposizione tributaria le attività che le
associazioni di volontariato di cui all'art. 1, comma 8,
svolgono in adempimento delle finalità della presente legge.
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Art. 22 |
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- Il
Ministro della sanità, nei primi tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, presenta entro il 30
giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo
stato di attuazione della presente legge.
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Art. 23 |
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-
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per
le attività ordinarie si fa fronte a carico del capitolo
5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro relativo al fondo sanitario nazionale di parte
corrente per gli anni 1990 e seguenti, rientrando le spese
per tali attività già tra le spese indistinte.
-
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge
relativamente alla razionalizzazione ed al potenziamento
delle strutture preposte alle attività trasfusionali,
laddove le stesse siano carenti, si provvede entro i limiti
dello stanziamento di lire 30 miliardi per ciascuno degli
anni 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al capit. 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1990 all'uopo
utilizzando l'apposito accantonamento.
Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 24 |
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- E'
abrogata la legge 14 luglio 1967, n° 592, fatte salve le
posizioni soggettive già costituite alla data di entrata in
vigore della presente legge sulla base dell'art. 11 della
predetta legge n° 592 del 1967. Sino alla data di emanazione
delle norme di indirizzo e coordinamento, di cui all'art.
11, comma 1, continuano a trovare applicazione, in quanto
compatibili con la presente legge, le disposizioni recate
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971,
n° 1256.
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La presente legge, munita del sigilli dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato. |
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