Decreto Legge 27
Settembre 1993
Modifica dell'Art. 10,
comma 3, della Legge 4 Maggio 1990, n° 107, concernente disciplina per
le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi
componenti e per la produzione di plasmaderivati
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di prevedere, in attesa del riordino del settore ed al fine di
tutelare la salute pubblica, una disciplina transitoria dei requisiti
per la produzione di emoderivati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella riunione del 24 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;
E M A N A
il seguente decreto-legge
Art. 1
il comma 3
dell'art. 10 della Legge 4 maggio 1990, n° 107, è sostituito dal
seguente:
«3. I centri di produzione di
emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad
avanzata tecnologia, avere sede in territorio nazionale ed essere in
grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza
generazione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le
più moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del
paziente ricevente.».
Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al
riordino della materia.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella raccolta Ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Data a Roma, addì 27 settembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
GARAVAGLIA, Ministro della Sanità
Visto, il Guardasigilli CONSO
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