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DECRETO 26
gennaio 2001
Protocolli per
l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista
la legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attivita' trasfusionali
relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati", con particolare riguardo agli articoli 1 e 3, comma 4;
Visto
il decreto ministeriale 15 gennaio 1991, recante "Protocolli per
l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue ed emoderivati";
Visto
il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, recante "Caratteristiche e
modalita' per la donazione del sangue ed emoderivati" e sue successive
integrazioni e modificazioni;
Vista
la raccomandazione R(95)15 del Consiglio di Europa, adottata dal Comitato
dei Ministri il 12 ottobre 1995, e le allegate linee guida sulla
"Preparazione, uso e garanzia di qualita' degli emocomponenti" e loro
successivi aggiornamenti;
Vista
la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 29 giugno 1998,
sulla "Idoneita' dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle
donazioni di sangue nella Comunita' europea" (98/463/CE);
Vista
la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto
il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27
novembre 1997, recante "Autorizzazione n. 2/1997, al trattamento dei dati
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale";
Visto
il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni
integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati
sensibili da parte dei soggetti pubblici";
Vista
la circolare n. 61 del 19 dicembre 1986, della direzione generale degli
ospedali avente per oggetto "Periodo di conservazione della documentazione
sanitaria presso le istituzioni sanitarie pubbliche e private di ricovero
e cura";
Ravvisata la necessita' di modificare, aggiornandolo, detto decreto
ministeriale 15 gennaio 1991;
Sentito
il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale reso
nella seduta del 21 luglio 1999;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome in data 21 dicembre 2000,
Decreta:
Art. 1.
1. E'
approvato l'articolato concernente i protocolli per l'accertamento della
idoneita' del donatore di sangue e di emocomponenti, composto da 18
articoli e da 8 allegati, uniti al presente decreto del quale
costituiscono parte integrante.
2. Il
presente decreto e' soggetto a revisione con cadenza almeno biennale da
parte della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, sentito
l'Istituto superiore di sanita' in collaborazione con le societa'
scientifiche di settore, accogliendo le indicazioni formulate dagli
Organismi comunitari e internazionali finalizzate alla piu' elevata
qualita' possibile del sangue e dei suoi prodotti, in rapporto alla
sicurezza del donatore e del ricevente.
3.
L'allegato n. 1 riporta la terminologia comune relativa al donatore di
sangue e al sangue e ai suoi prodotti.
TITOLO I
Informazione e tutela della riservatezza
Art. 2.
Sensibilizzazione e
informazione del candidato donatore
1. Le
associazioni e federazioni di donatori volontari e le strutture
trasfusionali collaborano per porre a disposizione di tutti i candidati
donatori di sangue e/o di emocomponenti, ai fini della loro
sensibilizzazione e informazione, materiale educativo accurato e
comprensibile sulle caratteristiche essenziali del sangue, degli
emocomponenti e dei prodotti emoderivati e sui notevoli benefici che i
pazienti possono ricavare dalla donazione.
Dal
predetto materiale si devono evincere:
a) i
motivi per i quali vengono effettuati: la compilazione del questionario,
l'anamnesi, l'esame obiettivo, l'accertamento dei requisiti fisici e le
indagini per la validazione biologica delle donazioni;
b) le
informazioni sul rischio che malattie infettive possono essere trasmesse
attraverso il sangue e i suoi prodotti;
c) i
segni e sintomi di infezione da HIV/AIDS e di epatite;
d) il
significato delle espressioni: consenso informato, auto-esclusione,
esclusione temporanea e permanente;
e) i
motivi per cui non devono donare sangue coloro ai quali la donazione
potrebbe provocare effetti negativi sulla propria salute;
f) i
motivi per cui non devono donare sangue coloro che cosi' facendo
metterebbero a rischio la salute dei riceventi la donazione, come il caso
di coloro che hanno comportamenti sessuali ad alto rischio di trasmissione
di malattie infettive o sono affetti da infezione da virus HIV/AIDS e/o da
epatite o sono tossicodipendenti o fanno comunque uso di sostanze
stupefacenti;
g) le
informazioni specifiche sulla natura delle procedure di donazione e sui
rischi collegati per coloro che intendono partecipare ai programmi di
donazione di sangue intero o di emocomponenti mediante aferesi;
h) la
possibilita' di porre domande in qualsiasi momento della procedura;
i) la
possibilita' di ritirarsi o di rinviare la donazione per propria decisione
in qualunque momento della procedura;
j)
l'assicurazione che, qualora i test ponessero in evidenza eventuali
patologie, il donatore sara' informato a cura della struttura
trasfusionale e la sua donazione non utilizzata;
k) i
motivi per cui e' necessario che il donatore comunichi tempestivamente al
personale della struttura trasfusionale, ai fini della tutela della salute
dei pazienti trasfusi, eventuali malattie insorte subito dopo la
donazione, con particolare riferimento all'epatite virale, in ogni sua
forma.
Art. 3.
Tutela della riservatezza
1. Il
personale sanitario delle strutture trasfusionali e di raccolta e' tenuto:
a) a
garantire che il colloquio con il candidato donatore sia effettuato nel
rispetto della riservatezza;
b) ad
adottare tutte le misure volte a garantire la riservatezza delle
informazioni riguardanti la salute fornite dal candidato donatore e dei
risultati dei test eseguiti sulle donazioni, nonche' nelle procedure
relative ad indagini retrospettive, qualora si rendessero necessarie;
c) a
garantire al donatore la possibilita' di richiedere al personale medico
della struttura trasfusionale o di raccolta di non utilizzare la propria
donazione, tramite una procedura riservata di autoesclusione;
d) a
comunicare formalmente al donatore qualsiasi significativa alterazione
clinica riscontrata durante la valutazione predonazione e/o negli esami di
controllo.
TITOLO II
Idoneita' alla donazione
Art. 4.
Criteri generali per la
selezione del donatore di sangue ed emocomponenti
1.
Presso ogni struttura trasfusionale e di raccolta, verificata la volonta'
del candidato donatore di effettuare la donazione di sangue o di
emocomponenti, deve essere attuata una procedura di selezione che ne
garantisca l'idoneita'.
2. La
procedura di cui al comma precedente si articola come di seguito:
a)
identificazione del candidato donatore e compilazione del questionario;
b)
esame obiettivo;
c)
accertamento dei requisiti fisici per l'accettazione;
d)
definizione del giudizio di idoneita' alla donazione;
e)
acquisizione del consenso informato alla donazione e al trattamento dei
dati personali.
3.
L'allegato n. 2 al presente decreto riporta il modello base di riferimento
per lo schema di cartella sanitaria del donatore da compilare ad ogni
donazione.
Art. 5.
Visita medica per
l'accertamento dell'idoneita' alla donazione
1. Ad
ogni donazione il medico responsabile della selezione, identificato il
candidato donatore, effettua la visita medica per l'accertamento dell'idoneita'
alla donazione che comprende: la compilazione del questionario,
l'esecuzione dell'esame obiettivo, la verifica del possesso dei requisiti
fisici previsti per l'accettazione, la formalizzazione del giudizio di
idoneita' alla donazione.
Art. 6.
Compilazione del
questionario
1. Il
medico responsabile della selezione, o personale sanitario appositamente
formato operante sotto la responsabilita' del predetto, effettua la
compilazione del questionario di cui all'allegato n. 2, parte A,
predisposto tenendo conto dei criteri di esclusione, permanente e
temporanea, del candidato donatore ai fini della protezione della sua
salute e di quella del ricevente, cosi' come individuati rispettivamente
negli allegati n. 3 e 4 al presente decreto.
2. Le
domande che compongono il questionario, espressamente predeterminate in
modo da risultare semplici e di facile comprensione al fine di ottenere
risposte precise, sono volte a verificare che il candidato donatore abbia
effettivamente compreso le informazioni contenute nel materiale
informativo di cui all'art. 2 del presente decreto, garantendo allo stesso
la possibilita' di richiedere, in qualsiasi momento, al personale medico
della struttura trasfusionale o di raccolta una procedura riservata di
autoesclusione.
3. Il
questionario, compilato in ogni sua parte, va sottoscritto dal candidato
donatore e dal sanitario che ha effettuato l'intervista.
4. Il
predetto questionario va completato con l'annotazione dei dati anamnestici
rilevanti e, ad ogni donazione successiva, aggiornato attraverso raccordi
anamnestici.
Art. 7.
Esame obiettivo
1.
L'esame obiettivo consiste in una valutazione clinica mirata ad
evidenziare le condizioni generali di salute del candidato donatore con
particolare attenzione a stati quali debilitazione, iponutrizione, edemi,
anemia, ittero, cianosi, dispnea, instabilita' mentale, intossicazione
alcolica, uso di stupefacenti ed abuso di farmaci.
2. I
risultati dell'esame obiettivo vengono riportati nella cartella sanitaria
del donatore di cui all'allegato n. 2, parte B.
Art. 8.
Accertamento dei requisiti
fisici per l'accettazione del candidato donatore
1.
Preliminarmente ad ogni donazione, il medico responsabile della selezione
verifica che il candidato donatore di sangue intero o di emocomponenti
mediante aferesi possegga i requisiti fisici indicati rispettivamente
negli allegati n. 5 e n. 6 al presente decreto.
2. Il
medico sopraindicato, secondo il proprio giudizio, puo' prescrivere
l'esecuzione di ulteriori indagini cliniche, di laboratorio e strumentali
volte ad accertare l'idoneita' del candidato donatore alla donazione, in
particolare in caso di soggetto di eta' superiore ai 45 anni.
3. I
dati rilevati e i risultati delle indagini eseguite, con riferimento ai
commi precedenti, vanno annotati nella cartella sanitaria del donatore,
allegato n. 2, parte C.
Art. 9.
Definizione del giudizio di
idoneita' alla donazione
1. Il
medico responsabile della selezione, verificata l'identita' del candidato
donatore, acquisiti e valutati i dati anamnestici nel rispetto dei criteri
di esclusione permanente e temporanea di cui ai precitati allegati n. 3 e
n. 4, valutati i risultati dell'esame obiettivo, accertato il possesso dei
requisiti fisici per l'accettazione del candidato donatore e tenendo anche
conto, ove disponibili, di dati clinici e di laboratorio relativi a
precedenti donazioni, esprime formalmente il giudizio di idoneita' alla
donazione.
2. Il
giudizio di idoneita', comprensivo della indicazione al tipo di donazione,
deve essere espresso ad ogni donazione e riportato nella cartella
sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte D.
Art. 10.
Consenso informato alla
donazione e al trattamento dei dati personali
1.
Espletate le procedure finalizzate alla definizione del giudizio di
idoneita', il medico responsabile della selezione richiede al candidato
donatore, preventivamente e debitamente informato, di esprimere il proprio
consenso alla donazione e al trattamento dei dati personali secondo le
modalita' previste dalla normativa vigente, sottoscrivendo l'apposito
modulo riportato nello schema di cartella sanitaria del donatore, allegato
n. 2, parte E.
2. Dal
modulo di consenso informato deve risultare chiaramente la dichiarazione,
da parte del candidato donatore, di aver visionato il materiale
informativo di cui all'art. 2 del presente decreto e di averne compreso
compiutamente il significato; di aver risposto in maniera veritiera ai
quesiti posti nel questionario, essendo stato correttamente informato sul
significato delle domande in esso contenute; di essere consapevole che le
informazioni fornite sul proprio stato di salute e sui propri stili di
vita costituiscono un elemento fondamentale per la propria sicurezza e per
la sicurezza del ricevente il sangue donato; di aver ottenuto una
spiegazione dettagliata e comprensibile sulla procedura di prelievo
proposta e di essere stato posto in condizione di fare domande ed
eventualmente di rifiutare il consenso; di non aver donato sangue o
emocomponenti nell'intervallo minimo di tempo previsto per la procedura di
donazione proposta; di sottoporsi volontariamente alla donazione e che
nelle 24 ore successive alla donazione non svolgera' attivita' o hobby
rischiosi.
3. Il
consenso informato e' prescritto per ogni tipo di donazione:
sangue
intero, emocomponenti mediante aferesi, cellule staminali periferiche
nonche' cellule cordonali.
4. Per
la donazione di cellule cordonali e' prescritto altresi' il consenso della
madre mirato alla rinuncia alla conservazione del sangue cordonale ad
esclusivo beneficio del neonato in qualsiasi momento della sua vita.
TITOLO III
Esami obbligatori ad ogni
donazione e controlli periodici
Art. 11.
Validazione biologica delle
unita' di sangue e/o di emocomponenti
1. Ad
ogni donazione il donatore viene obbligatoriamente sottoposto agli esami
di laboratorio di cui all'allegato n. 7, parte A, volti ad escluderne la
positivita' agli indicatori delle malattie trasmissibili e ad individuarne
le principali caratteristiche immunoematologiche.
2.
L'eventuale positivita' di campioni di sangue alla prova di verifica
iniziale, relativa alle indagini per le malattie trasmissibili, rende
obbligatoria la ripetizione delle analisi tenendo conto dell'algoritmo di
cui all'allegato n. 8.
3. I
risultati delle indagini di cui ai commi precedenti vengono riportati
nella cartella sanitaria del donatore, allegato n. 2, parte F.
Art. 12.
Esami per il donatore
periodico
1. Ogni
anno il donatore periodico viene sottoposto, oltre che agli esami di cui
al precedente art. 11, agli esami indicati nell'allegato n. 7, parte B,
finalizzati alla valutazione del suo stato generale di salute: i relativi
risultati vanno annotati nella cartella sanitaria del donatore, allegato
n. 2, parte F.
TITOLO IV
Donazione di cellule
staminali emopoietiche periferiche
Art. 13.
Donazione di cellule
staminali emopoietiche periferiche
1. Il
candidato donatore di cellule staminali emopoietiche periferiche deve
possedere gli stessi requisiti previsti per l'idoneita' alla donazione di
sangue intero e deve inoltre essere valutato per i rischi connessi alle
procedure di prelievo da un medico esperto in medicina trasfusionale oltre
che dal medico curante del ricevente (per il donatore allogenico).
2. In
particolari situazioni di necessita' e per specifiche esigenze cliniche
possono essere adottati criteri di idoneita' diversi, a giudizio del
medico esperto in medicina trasfusionale, nel rispetto comunque del
criterio della massima tutela a protezione della salute del donatore.
3. Il
candidato donatore autologo o allogenico di cellule staminali periferiche
deve essere indagato per i marcatori di malattie infettive trasmissibili
non oltre 30 giorni prima della donazione.
Art. 14.
Donazione di cellule
staminali da cordone ombelicale
1. La
candidata donatrice di sangue da cordone ombelicale deve essere persona
sana; la procedura per l'accertamento della idoneita' deve comprendere
l'anamnesi familiare di entrambi i genitori del neonato, con particolare
riguardo alla esistenza di malattie ereditarie.
2. La
madre candidata donatrice deve essere sottoposta ai test per le malattie
infettive trasmissibii non oltre trenta giorni prima della donazione;
detti test debbono essere ripetuti tra i sei e dodici mesi dall'avvenuta
donazione. La gravidanza deve essere stata normale; il neonato deve essere
scrupolosamente controllato alla nascita, prima della raccolta del sangue,
e obbligatoriamente sottoposto a controllo medico tra i sei e i dodici
mesi di eta' per evidenziare la presenza di eventuali malattie genetiche
prima che il sangue cordonale sia utilizzato.
TITOLO V
Registrazione ed
archiviazione dei dati
Art. 15.
Tracciabilita' della
donazione
1.
Presso ogni struttura trasfusionale deve essere predisposto un sistema di
registrazione e di archiviazione dati che consenta di ricostruire il
percorso di ogni unita' di sangue o emocomponenti, dal momento del
prelievo fino alla sua destinazione finale.
2. I
dati anagrafici, clinici e di laboratorio devono essere registrati e
aggiornati in uno schedario donatori gestito in modo automatizzato o
manuale. Detto schedario deve essere tenuto in modo da:
a)
contenere cognome e nome, sesso, luogo e data di nascita, residenza e
domicilio, se diverso dalla residenza, recapito telefonico, associazione o
federazione di volontariato di appartenenza del donatore (ed eventualmente
anche recapito telefonico del posto di lavoro, codice fiscale e
sanitario);
b)
garantire l'identificazione univoca, proteggere l'identita' del donatore,
con particolare riferimento alla disciplina sulla tutela dei dati, quanto
a riservatezza e sicurezza, facilitando al tempo stesso la tracciabilita'
della donazione;
c)
consentire l'introduzione di informazioni riguardanti eventuali reazioni
avverse del donatore alla donazione, i motivi che ne sconsigliano
l'effettuazione, temporaneamente o permanentemente, sempre nel rispetto
della riservatezza.
3. Le
operazioni di registrazione vanno effettuate immediatamente dopo che sia
stata ultimata ogni singola fase di lavoro, devono essere leggibili e
consentire l'identificazione dell'operatore che deve siglare ogni singola
fase eseguita, compresa quella relativa alla conservazione delle
registrazioni.
4. Nel
caso di reazioni avverse correlate alla trasfusione nel ricevente, deve
essere possibile attraverso il precitato schedario risalire al donatore e
verificare i risultati di tutte le indagini compiute ed il relativo
giudizio finale.
Art. 16.
Conservazione delle
registrazioni
1. La
documentazione che consente di ricostruire il percorso di ogni unita' di
sangue o emocomponenti, dal momento del prelievo fino alla sua
destinazione finale, il modulo di consenso informato relativo a ciascuna
donazione (autologa ed omologa) nonche' i risultati delle indagini di
validazione prescritte dalla normativa vigente su ogni unita' di sangue o
emocomponenti, debbono essere conservati a tempo illimitato;
2. Le
registrazioni dei risultati riguardanti la determinazione del gruppo
sanguigno AB0 ed Rh, delle eventuali difficolta' riscontrate nella
tipizzazione, della presenza di anticorpi irregolari, delle reazioni
trasfusionali, nonche' delle prove di compatibilita' pretrasfusionali, ove
eseguite, debbono essere conservate per venti anni.
3. Le
registrazioni relative alla temperatura di conservazione del sangue e
degli emocomponenti, ai controlli di sterilita', e ai controlli di
qualita' su emocomponenti, reagenti, strumentazione ed esami di
laboratorio, debbono essere conservate per dodici mesi.
TITOLO VI
Altre misure
Art. 17.
Programmi di prevenzione ed
educazione sanitaria
1. Le
iniziative di educazione sanitaria e le indagini eseguite ai fini della
tutela della salute dei donatori e della sicurezza dei riceventi,
rappresentano un significativo riferimento epidemiologico per la
realizzazione di alcuni tra i principali obiettivi della programmazione
sanitaria nazionale quali promuovere comportamenti e stili di vita per la
salute e contrastare le principali patologie. A tale fine le regioni con
il supporto delle strutture trasfusionali esistenti sul proprio
territorio, promuovono iniziative di prevenzione ed educazione sanitaria
sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati
rilevati sui donatori e sulle donazioni.
2. Le
strutture trasfusionali assicurano adeguata consulenza al candidato
donatore o al donatore la cui donazione e' stata rinviata.
3. La
struttura trasfusionale che accerti su un donatore la sieroconversione per
malattie virali trasmissibili con la trasfusione di sangue o di
emocomponenti deve informare il donatore e darne tempestiva notifica,
secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, all'autorita'
sanitaria competente per gli adempimenti conseguenti.
Art. 18.
Il
presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A
partire da tale data e' abrogato il decreto ministeriale 15 gennaio 1991,
di cui alle premesse.
Roma,
26 gennaio 2001
Il
Ministro: Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 24 febraio 2001
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro 1
Sanita', foglio n. 130
Allegato n. 1
Terminologia comune
Donatore: persona sana con buoni antecedenti sanitari che dona
volontariamente sangue o emocomponenti a fini terapeutici.
Candidato donatore: persona che si presenta presso una unita' di raccolta
o una struttura trasfusionale e dichiara di voler donare sangue o
emocomponenti.
Donatore per la prima volta: persona che non ha mai donato sangue o
emocomponenti.
Donatore frequente: persona che ha donato in precedenza ma non negli
ultimi due anni.
Donatore periodico: persona che dona abitualmente (ossia negli ultimi due
anni) sangue o emocomponenti agli intervalli minimi di tempo consentiti.
Donatore sostitutivo: donatore reperito dal paziente per consentirgli di
sottoporsi a terapia che richiede una trasfusione di sangue.
Sangue
e suoi prodotti:
sangue:
unita' di sangue intero omologo ed autologo.
emocomponenti: prodotti ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi
fisici semplici o con aferesi.
farmaci
plasmaderivati: farmaci estratti dal plasma mediante processo di
lavorazione industriale.
Allegato n. 2
Schema di cartella sanitaria
del donatore di sangue e/o emocomponenti
Parte A
Questionario
Sig.
.............................. c.f .........................
luogo e
data di nascita ............................
sesso M
F
residente a ........................
via
............................
tel.
abitazione ....................
tel.
posto di lavoro ...........
1) Ha
sofferto delle comuni malattie dell'infanzia? NO SI quali? ....;
2) Ha
sofferto o soffre di malattie allergiche, autoimmuni, dell'apparato
respiratorio, gastrointestinale, osteoarticolare, tumori maligni,
tubercolosi, diabete, convulsioni e/o svenimenti, attacchi epilettici,
episodi febbrili o sindromi influenzali, malattie cardiovascolari,
ipertensione, malattie infettive, ittero e/o epatite, malattie renali,
ematologiche, reumatiche, tropicali?.... .... ....
3) E'
attualmente in buona salute?....
4) Sta
facendo terapie farmacologiche o e' in cura dal suo medico? ....
5) Ha
ingerito di recente (meno di 5 giorni) aspirina o altri analgesici? ....
6) E'
stato sottoposto recentemente a medicazioni? ....
7) Ha
notato perdita di peso negli ultimi tempi? ....
8) Ha
sofferto di febbri di natura ignota? ....
9) Ha
notato ingrossamento delle ghiandole linfatiche? ....
10) E'
dedito all'alcool? ....
11) E'
stato recentemente sottoposto a vaccinazioni? ................. Quale?
.... Quando?....
12) Ha
letto e compreso le informazioni sull'AIDS, l'epatite virale e le altre
malattie trasmissibili? ....
13) Ha
mai assunto sostanze stupefacenti? ....
14) Ha
mai avuto comportamenti sessuali a rischio di trasmissione di malattie
infettive e/o in cambio di denaro o di droga? .... ....
15) E'
mai risultato positivo ai test per l'epatite B e/o C e per l'AIDS? ....
16) Ha
mai avuto rapporti sessuali con un partner risultato positivo ai test per
l'epatite B e/o C e/o per l'AIDS? ....
17) In
famiglia vi sono stati casi di malattia di Creutzfeldt Jakob, di insonnia
familiare mortale, di demenza, di encefalopatie spongiformi? ....
18) E'
stato sottoposto a trapianto di cornea o di dura madre? ....
19) Ha
ricevuto somministrazioni di ormoni della crescita o di estratti
ipofisari? ....
20)
Dove ha vissuto (negli ultimi tre anni)? ....
21) Ha
fatto viaggi ed ha soggiomato all'estero? .... Dove? ....
Quando?
.... Per quanto tempo? ....
22) Le
e' mai stato detto in precedenza di non donare sangue?...........
23) E'
mai stato sottoposto a trapianto di tessuti o di cellule?............
Dall'ultima donazione e comunque negli ultimi dodici mesi:
24) E'
stato sottoposto ad interventi chirurgici? .... Quale? .... Quando? ....
25) Ha
effettuato indagini endoscopiche? ....
26) Ha
effettuato terapie che comportino l'uso di catetere? ....
27) Ha
effettuato cure odontoiatriche? ....
28) Si
e' sottoposto a tatuaggi? ....
29) Si
e' sottoposto a foratura delle orecchie o di altra parte del corpo? ....
30) Si
e' sottoposto ad agopuntura? ....
31) E'
stato sottoposto a trasfusione di sangue o di emocomponenti o a
somministrazione di emoderivati? ....
32) Si
e' ferito accidentalmente con una siringa o altri strumenti contaminati
dal sangue? ....
33) E'
stato accidentalmente esposto ad una contaminazione delle mucose con il
sangue? ....
34) Ha
avuto gravidanza o interruzione di gravidanza? ....
35) E'
in gravidanza? ....
36) Ha
attivita' o hobby rischiosi? ....
37) Da
quante ore e' digiuno? ....
38) Ha
avuto rapporti sessuali a rischio di trasmissione di malattie infettive?
....
Firma
del candidato donatore ..............................
Firma
del sanitario che ha effettuato l'intervista ........................
Note
anamnestiche rilevanti/raccordo anamnestico .... .... ....
Parte B
Esame obiettivo
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Parte C
Requisiti fisici per l'accettazione del candidato donatore
Sangue intero
Eta'
........ Peso (Kg) ................ Pressione arteriosa (mmHg) max..............
min.............
Frequenza (batt/min) ............
Emoglobina (g/dl) .................. Ematocrito (%)....................
Emocomponenti
Eta'
........ Peso (Kg) .............. Pressione arteriosa (mmHg) max.............
min............
Frequenza (batt/min) ..............
Emoglobina (g/dl) .................. Ematocrito (%) ................
Protidemia (g%) ................ Quadro elettroforetico ............
Piastrine (/mmc ) ........................ PT(%) ...................
PTT(sec)
......................... Leucociti (/mmc) .................
Volume
complessivo emocomponenti raccolti (ml) .....................
Hb
post-donazione (g/dl) ...........................................
Piastrine post-donazione (/mmc) ....................................
Altri
esami a giudizio del medico ECG
.................................................
RX
torace ...........................................
Altro
...............................................
Parte D
Giudizio di idoneita'
Idoneo
alla donazione di ......................................
Volume
proposto per la donazione (ml) ........................
Sospeso
temporaneamente per i seguenti motivi .................
Periodo
di sospensione .......................................
Prossimo controllo ............................................
Sospeso
definitivamente per i seguenti motivi .................
Firma
del medico responsabile della selezione .........................
Parte E
Consenso alla donazione e al trattamento dei dati personali
Il
sottoscritto dichiara di aver visionato il materiale informativo sull'AIDS
ed altre malattie infettive trasmissibili e di averne compreso
compiutamente il significato, di aver risposto in maniera veritiera ai
quesiti posti nel questionario, essendo stato correttamente informato sul
significato delle domande in esso contenute, di essere consapevole che le
informazioni fornite sul proprio stato di salute e sui propri stili di
vita costituiscono un elemento fondamentale per la propria sicurezza e per
la sicurezza del ricevente il sangue donato, di aver ottenuto una
spiegazione dettagliata e comprensibile sulla procedura di prelievo
proposta, di essere stato posto in condizione di fare domande ed
eventualmente di rifiutare il consenso, di non aver donato nell'intervallo
minimo di tempo previsto per la procedura di donazione proposta, di
sottoporsi volontariamente alla donazione e che nelle 24 ore successive
alla donazione non svolgera' attivita' o hobby rischiosi.
Autorizza altresi' il personale della struttura trasfusionale al
trattamento dei propri dati personali e sanitari, secondo le modalita'
previste dalla normativa vigente.
Data
...................
Firma
del donatore ................
Parte F
Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici
Esami
obbligatori ad ogni donazione ............................
Esami
immunoematologici .......................................
Esami
per il donatore periodico ...............................
Allegato 3
Criteri di esclusione
permanente e temporanea del candidato donatore ai fini della protezione
della sua salute
Il
candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle
sottoelencate patologie deve essere giudicato permanentemente non idoneo
alla donazione di sangue o di emocomponenti per la tutela della propria
salute:
malattie autoimmuni;
malattie cardiovascolari;
malattie del sistema nervoso centrale;
neoplasie o malattie maligne;
tendenza anomala all'emorragia;
crisi
di svenimenti, convulsioni.
Nel
caso di candidato donatore affetto o precedentemente affetto in modo grave
o cronico da malattia gastrointestinale, ematologica, respiratoria o
renale, non compresa nelle categorie di cui sopra, il medico responsabile
della selezione puo' avvalersi di consulenza specialistica prima della
definizione del giudizio di idoneita' o di non idoneita' temporanea o
permanente alla donazione.
Possono
sussistere motivi per i quali e' necessario, ai fini della protezione
della salute del candidato donatore, rinviare la donazione; la decisione
relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico responsabile
della selezione.
La
gravidanza in atto costituisce motivo di inidoneita' temporanea.
Allegato 4
Criteri di esclusione permanente e temporanea del candidato donatore ai
fini della protezione della salute del ricevente
Inidoneita' permanente
Il
candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle
sottoelencate patologie o condizioni deve essere dichiarato
permanentemente non idoneo alla donazione di sangue o di emocomponenti ai
fini della protezione della salute del ricevente:
malattie autoimmuni;
neoplasie o malattie maligne;
diabete
se insulino-dipendente;
epilessia;
malattie cardiovascolari;
glomerulonefrite cronica e pielonefrite;
policitemia rubra vera;
malattie infettive: persone affette o precedentemente affette da:
epatite
B (HBsAg confermato positivo);
epatite
C;
epatite
infettiva (ad eziologia indeterminata);
HIV/AIDS;
HTLV I/II;
lebbra;
babesiosi;
leishmaniosi;
febbre
Q;
sifilide;
tripanosomiasi.
soggetti senza dimostrabili marcatori di epatite virale ma implicati in
piu' di un caso di sospetta epatite post-trasfusionale;
il
donatore che risulti essere stato l'unico ad aver donato sangue ad un
paziente successivamente risultato affetto da epatite post trasfusionale
deve essere escluso;
non
comporta esclusione la presenza di HBsAb;
malattia di Creutzfeldt Jakob (o presenza di casi nella famiglia di
insonnia familiare mortale, demenza);
somministrazione di ormoni ipofisari di origine umana (es.: ormone della
crescita e/o gonadotropine);
trapianto di cornea/dura madre;
alcolismo cronico;
assunzione di droghe;
comportamenti sessuali ad alto rischio di trasmissione di malattie
infettive, comprese le persone che hanno avuto rapporti sessuali in cambio
di denaro o di droga.
Esclusione temporanea
In
presenza di una delle sottoelencate patologie o condizioni il candidato
donatore deve essere dichiarato temporaneamente non idoneo alla donazione
di sangue o di emocomponenti per un periodo di tempo di durata variabile
in funzione della patologia o condizione rilevata.
Rinvio di 5 anni
Glomerulonefrite acuta (dopo la guarigione definitiva).
Rinvio di 2 anni
Tubercolosi (dopo la guarigione definitiva).
Osteomielite (dopo la guarigione definitiva).
Toxoplasmosi (dopo la guarigione ed in assenza di anticorpi IgM).
Reumatismo articolare acuto (dopo la guarigione definitiva).
Brucellosi (dopo la guarigione definitiva).
Rinvio di un anno
Esposizione accidentale al sangue o a strumenti contaminati da sangue.
Trasfusione di sangue o di emocomponenti o trattamento con farmaci
emoderivati.
Endoscopia o uso di catetere.
Trapianto di tessuti e/o di cellule.
Intervento chirurgico di rilievo.
Allergia ai farmaci con particolare riguardo alla penicillina (dopo
l'ultima esposizione).
Contatto diretto con epatitici.
Rapporti sessuali con persone infette o a rischio maggiore di infezione da
HBV, HCV, HIV.
Vaccinazione antirabica (se dopo l'esposizione).
Parto o
interruzione di gravidanza.
Agopuntura (se non praticata da un medico autorizzato e con l'utilizzo di
aghi a perdere).
"Piercing"
(se non praticato con strumenti a perdere).
Tatuaggi.
Rapporti sessuali occasionali a rischio di trasmissione di malattie
infettive.
Rinvio di 6 mesi
Malattia di Lyme (dopo la guarigione).
Mononucleosi (dopo la guarigione).
Soggiorno in zone tropicali (dopo il ritorno e in assenza di febbri e/o
malesseri di natura indeterminata).
Rinvio di tre mesi
Somministrazione di sieri di origine animale.
Rinvio di quattro
settimane
Somministrazione di vaccini costituiti da virus o batteri viventi
attenuati, quali BCG, antivaiolo antipolio (orale), antimorbillo,
antiparotite, antirosolia, antifebbre gialla.
Rinvio per 48 ore
La
somministrazione di vaccini costituiti da virus, batteri, rickettsie
uccisi o inattivati o da tossoidi, quali contro epatite B, rabbia
(somministrazione profilattica), tetano, difterite, pertosse, febbre
tifoide e paratifoide, colera, febbre delle Montagne Rocciose, influenza,
poliomielite (iniezione), peste, comporta il rinvio della donazione per 48
ore, sempreche' i soggetti vaccinati risultino asintomatici e afebbrili.
Rinvio per periodi di
tempo di durata variabile
Malaria: presso ogni struttura trasfusionale e centro di raccolta deve
essere disponibile una mappa delle zone ad endemia malarica con relativo
elenco alfabetico dei Paesi interessati.
A) i
soggetti che hanno vissuto in aree malariche per i primi cinque anni della
loro vita hanno acquisito, presumibilmente, uno stato di immunita' che
puo' renderli portatori asintomatici del parassita. Essi possono essere
accettati come donatori se sono passati sei mesi dalla loro ultima visita
nell'area di endemia malarica, purche' siano negativi i test immunologici
riconosciuti in grado di evidenziare anticorpi anti-malarici. Se i
risultati dei test sono positivi, il soggetto e' permanentemente escluso
dalla donazione di cellule ematiche. Se non sono disponibili i test di cui
sopra, il soggetto puo' essere accettato come donatore di sangue, se e'
trascorso un periodo, privo di sintomi, di almeno tre anni dall'ultima
visita nell'area di endemia;
B)
Tutti i soggetti che hanno visitato una zona ad endemia malarica possono
essere accettati quali donatori, dopo un periodo di sei mesi dal ritorno,
se non hanno sofferto di episodi febbrili durante la visita o dopo il
ritorno. Chi ha, invece, sofferto di episodi febbrili puo' essere
accettato in presenza di negativita' dei test immunologici sei mesi dopo
essere divenuti asintomatici e dopo la cessazione della terapia. Se i test
immunologici non sono disponibili, il soggetto puo' essere accettato quale
donatore soltanto dopo un periodo minimo di tre anni dal ritorno dalla
zona endemica;
C)
Soggetti che abbiano sofferto di malaria, diagnosticamente accertata,
devono essere sospesi dalla donazione sino alla scomparsa dei sintomi e
sino al termine del trattamento terapeutico. Per i primi tre anni, essi
possono donare esclusivamente plasma; in seguito, possono donare sangue
intero, purche' i test immunologici riconosciuti siano negativi;
D) Il
periodo di quarantena e l'uso di test immunologici possono essere omessi,
per quei donatori di sangue, la cui parte cellulare viene scartata e il
plasma utilizzato esclusivamente per la plasmaderivazione, cosi' da
renderlo sicuro dalla possibile trasmissione di malaria. In considerazione
che il plasma liquido, quello fresco congelato e i crioprecipitati
congelati non possono essere ritenuti totalmente privi di elementi
cellulari e percio', di parassiti malarici vitali.
Malattie tropicali (altre non precedentemente nominate).
Epatite
A.
Assunzione di farmaci.
In caso
di terapie dentarie, e altri contatti sanitari, anche ambulatoriali il
rischio trasmissivo deve essere rapportato al dato epidemiologico del
bacino di afferenza dei donatori e al livello di cooperazione tra il
medico esperto in medicina trasfusionale l'odontoiatra e gli altri
sanitari interessati.
Possono
sussistere ulteriori ragioni per il rinvio temporaneo di un donatore ai
fini della protezione dei riceventi la donazione: la decisione relativa
alla durata del periodo di rinvio spetta al medico responsabile della
selezione.
Allegato 5
Requisiti fisici per l'accettazione del candidato donatore di sangue
intero
Il
candidato donatore di sangue deve avere eta' compresa tra 18 e 65 anni. La
donazione di sangue da parte di soggetti di eta' superiore deve essere
autorizzata dal medico responsabile della selezione, cosi' come il
reclutamento di un nuovo donatore di eta' superiore a 60 anni.
Possono
donare sangue e plasma soggetti di peso non inferiore a 50 kg.
La
pressione arteriosa sistolica deve essere compresa tra 110 e 180 mm di
mercurio e la pressione arteriosa diastolica tra 60 e 100 mm di mercurio.
Il
polso deve essere ritmico, regolare, e le pulsazioni comprese tra 50 e 100
al minuto. I candidati donatori che praticano allenamenti sportivi intensi
possono essere accettati anche con frequenza cardiaca inferiore.
Puo'
essere ammesso al prelievo il candidato donatore addetto a lavori pesanti
o di particolare impegno qualora possa fruire della giornata di riposo
dopo il prelievo.
Prima
di ogni donazione il candidato donatore deve essere sottoposto all'esame
per la determinazione dell'emoglobina o dell'ematocrito.
L'emoglobina non deve essere inferiore nelle donne a 12,5 g/dL e negli
uomini a 13,5 g/dL, oppure l'ematocrito non deve essere inferiore
rispettivamente a 38% e 40%; in casi particolari, ad esempio in regioni
con elevata incidenza di alfa o beta talassemia, a discrezione del medico
responsabile della selezione, possono essere accettati valori inferiori ai
limiti sopraindicati.
Allegato 6
Requisiti fisici per l'accettazione del candidato donatore di
emocomponenti mediante aferesi
A)
Requisiti del candidato donatore di plasma Il candidato donatore di plasma
mediante aferesi deve possedere gli stessi requisiti previsti per l'idoneita'
alla donazione di sangue intero.
In caso
di plasmaferesi occasionali, attuate con intervalli di tempo superiori a
90 giorni, l'idoneita' del candidato donatore pu essere valutata
considerando valori minimi di Hb non inferiori a 11,5 g/dL nella donna e a
12,5 g/dL nell'uomo.
Il
candidato donatore inserito in un programma di plasmaferesi continuativo
deve possedere, oltre quelli previsti per l'idoneita' alla donazione di
sangue intero, i seguenti requisiti:
a) eta'
compresa fra 18 e 60 anni;
b)
protidemia non inferiore ai 6 g% e quadro elettroforetico non alterato con
eventuale valutazione delle singole proteine, particolarmente
dell'albumina e delle IgG, deve essere sottoposto a controlli periodici
con cadenza almeno semestrale ed essere attentamente valutato dal medico
esperto in medicina trasfusionale in ordine a possibili significativi
decrementi dei valori di cui al precedente punto b, anche se contenuti
entro limiti ritenuti ancora normali.
B)
Requisiti del candidato donatore di piastrine Il candidato donatore di
piastrine mediante aferesi deve possedere, oltre agli stessi requisiti
previsti per l'idoneita' alla donazione di sangue intero, un normale
conteggio piastrinico non inferiore a 150 x 109/L. Alla prima donazione
deve essere verificata la normalita' di PT (%) e PTT (sec.).
C)
Requisiti del candidato donatore di leucociti Il candidato donatore di
leucociti mediante aferesi deve possedere gli stessi requisiti previsti
per la donazione di piastrine mediante aferesi, ed inoltre il conteggio
dei leucociti non deve essere inferiore a 6.000/mmc.
D)
Requisiti del candidato donatore di emocomponenti mediante donazione
multipla Per l'idoneita' alla donazione multipla di emocomponenti il
candidato donatore deve possedere i requisiti gia' previsti per la
donazione di sangue intero e/o dei singoli emocomponenti in aferesi, ad
eccezione del peso corporeo che non deve essere inferiore a kg 60 e del
conteggio piastrinico che, nel caso della donazione di piastrine in
aferesi raccolte in doppia sacca, non deve essere inferiore a 250.000/ml.
In
particolari situazioni di necessita' e per specifiche esigenze cliniche e'
consentita l'attivazione di altre procedure di raccolta multipla, debbono
comunque essere rispettati, oltre ai criteri gia' sopra individuati, i
seguenti ulteriori criteri di protezione del candidato donatore:
a)
volume complessivo degli emocomponenti raccolti non superiore a 650 ml;
b) Hb
postdonazione non inferiore a 11,5 g/dL nella donna e 12,5 g/dL nell'uomo;
c)
piastrine postdonazione non inferiori a 120.000/mmc.
L'attivazione delle predette altre procedure di raccolta multipla deve
essere preventivamente autorizzata dalla regione attraverso i propri
organismi territorialmente competenti.
Allegato 7
Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici
A)
Validazione biologica Ad ogni donazione il donatore deve essere sottoposto
ai seguenti esami:
esame
emocromocitometrico completo;
ALT con
metodo ottimizzato;
sierodiagnosi per la lue;
HIV Ab
1-2;
HBs Ag;
HCV Ab;
ricerca
di costituenti virali dell'HCV, secondo i tempi e le modalita' previsti
dalle specifiche direttive ministeriali.
Nel
caso in cui i campioni di sangue risultino positivi alla prova di verifica
iniziale, si deve procedere alla ripetizione dell'esame tenendo conto
dell'algoritmo di cui all'allegato n. 8.
Alla
prima donazione il donatore deve essere sottoposto ai seguenti controlli
immunoematologici:
a)
determinazione ABO, test diretto e indiretto;
b)
determinazione del fenotipo Rh completo;
c)
determinazione delle caratteristiche Kell;
d)
ricerca degli anticorpi irregolari anti-eritrocitari.
Su ogni
unita' raccolta successivamente debbono essere confermati il gruppo ABO e
Rh nonche' la ricerca degli anticorpi irregolari nel caso di stimolazione
immunologica del donatore.
Le
indagini debbono essere effettuate con tecnica idonea e nel rispetto delle
correnti leges artis (GLP), e per ogni procedura immunoematologica deve
essere assicurato un accurato programma di controllo di qualita'.
B)
Esami per il donatore periodico Il donatore periodico, oltre agli esami
indicati al precedente punto A, ogni anno deve essere sottoposto ai
seguenti esami:
creatininemia;
glicemia;
proteinemia;
sideremia;
colesterolemia;
trigliceridemia;
ferritinemia. |