Decreto Ministeriale 25 Gennaio 2001
Caratteristiche e
modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti.
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Vista
la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale, con particolare riguardo agli articoli 4, punto n. 6, e 6,
lettera c);
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attività
trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati", con particolare riguardo agli articoli 1 e
3, comma 2:
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, "Caratteristiche e
modalità per la donazione del sangue ed emocomponenti";
Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1991 recante "Protocolli per
l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emoderivati" e sue
successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, attuazione delle
direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 891618, 90/641 e 9213 in materia
di radiazioni ionizzanti;
Visti il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed il decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242 "attuazione delle direttive comunitarie
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro";
Vista la raccomandazione R 95(15) del Consiglio d'Europa, adottata dal
Comitato dei Ministri il 12 ottobre 1995, e le allegate linee guida sulla
"Preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti", e loro
successivi aggiornamenti;
Vista la raccomandazione del Consiglio del 29 giugno 1998, sulla "Idoneità
dei donatori di sangue e di plasma e la verifica delle donazioni di sangue
nella Comunità europea" (98/463/CE);
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
del 27 novembre 1997 "Autorizzazione n. 2/1997, al trattamento dei dati
idonei a rilevare lo stato di salute e la vita
sessuale";
Ravvisata la necessità di modificare, aggiornandolo, detto decreto 27
dicembre 1990;
Sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio
trasfusionale reso nella seduta del 7 luglio 1999;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 21 dicembre
2000;
Decreta:
1. E' approvato l'articolato concernente le caratteristiche e le modalità
per la donazione del sangue e di emocomponenti, composto da 18 articoli e
tre allegati, uniti al presente decreto del quale costituiscono parte
integrante.
2. Il presente decreto e' soggetto a revisione con cadenza almeno biennale
da parte della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale,
sentito l'Istituto superiore di sanità in
collaborazione con le società scientifiche di settore, accogliendo le
indicazioni formulate dagli organismi comunitari e internazionali
finalizzate alla più elevata qualità possibile del sangue e dei suoi
prodotti, in rapporto alla sicurezza del donatore e del ricevente.
Titolo I
RACCOLTA DI SANGUE INTERO E DI EMOCOMPONENTI
Art. 1.
Prelievo di sangue intero
1. Si definisce "sangue intero" il sangue prelevato, per scopo
trasfusionale, dal donatore riconosciuto idoneo ai sensi della normativa
vigente, utilizzando materiale sterile e sacche
regolarmente autorizzate, contenenti una soluzione anticoagulante -
conservante.
2. Il prelievo di sangue intero deve essere effettuato attuando una
metodica che garantisca asepsi, con un sistema a circuito chiuso e
dispositivi non riutilizzabili.
Il responsabile della struttura trasfusionale definisce un protocollo
dettagliato delle procedure di prelievo, con particolare riguardo alla
detersione e disinfezione della cute prima della venipuntura, e vigila
sulla sua applicazione. Un nuovo dispositivo di prelievo deve essere
utilizzato nel caso in cui si rendesse necessaria più di una venipuntura.
3. Preliminarmente al prelievo e' necessario ispezionare le sacche per
verificare l'assenza di eventuali difetti, la corretta quantità di
anticoagulante in esse contenuta ed il suo aspetto. Se,
all'apertura di una confezione, una o più sacche risultassero abnormemente
umide, tutte le sacche di quella confezione debbono essere eliminate.
4. Dopo ciascun prelievo, i contenitori e la sacca debbono essere
accuratamente ispezionati per verificare l'assenza di qualsiasi difetto,
debbono inoltre essere adottate misure volte ad evitare ogni possibilità
di errore nell'etichettatura della sacca e delle corrispondenti provette.
Art. 2.
Prelievo in aferesi
1. Per aferesi si intende la raccolta di
emocomponenti mediante separatori cellulari dal donatore riconosciuto
idoneo ai sensi della normativa vigente. Detta procedura viene eseguita in
una struttura trasfusionale da personale all'uopo specificatamente
formato, in ambienti idonei, situati in luoghi che consentono di garantire
gli eventuali interventi di urgenza; deve, inoltre, essere garantita la
costante manutenzione delle apparecchiature utilizzate.
2. La struttura trasfusionale predispone protocolli di attuazione per le
singole procedure di aferesi e per gli interventi in caso di reazioni
avverse. Per ogni singola seduta di aferesi deve essere compilata una
scheda contenente i dati del donatore, il tipo di procedura adottata,
l'anticoagulante e/o il sedimentante impiegato, il volume ed il contenuto
dell'emocompo- nente raccolto, la durata della seduta, le eventuali
reazioni, l'eventuale premedicazione farmacologica.
3. Durante l'intera procedura il donatore deve essere attentamente
osservato e deve essere assicurata la disponibilità di un medico esperto
in tutte le problematiche dell'aferesi onde fornire assistenza adeguata e
interventi d'urgenza in caso di complicazioni o di reazioni indesiderate.
4. La eventuale premedicazione del donatore, eseguita allo scopo di
aumentare la raccolta di alcuni emocomponenti, e' consentita solo in casi
adeguatamente motivati e previa acquisizione del consenso informato del
donatore reso consapevole dello svolgimento della
procedura in ogni suo dettaglio.
Art. 3.
Modalità per la
donazione di sangue intero e di emocomponenti
L'allegato n. 1 al presente decreto
"Modalità per la donazione di unità di sangue intero e di emocomponenti",
riporta le procedure da seguire relativamente al tipo di raccolta.
Art. 4.
Ristoro post donazione
Il donatore, dopo la donazione, deve avere adeguato riposo sul lettino da
prelievo e quindi ricevere un congruo ristoro, comprendente anche
l'assunzione di una adeguata quantità di liquidi; al predetto debbono
inoltre essere fornite informazioni sul comportamento da tenere nel
periodo post-donazione.
Art. 5.
Prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche
1. Le cellule staminali emopoietiche, in quanto cellule primitive
pluripotenti in grado di automantenersi, differenziarsi e maturare lungo
tutte le linee ematiche, sono utilizzate dai Centri Trapianto di midollo
osseo, dopo adeguato condizionamento del ricevente, per un trapianto in
grado di consentire il recupero della normale funzionalità midollare con
la ricostituzione di tutte le linee ematiche.
2. Le cellule sopramenzionate, che si rinvengono nel midollo osseo, fra le
cellule mononucleate del sangue periferico e nel sangue del cordone
ombelicale, sono prelevate da donatore sano (trapianto allogenico) o dallo
stesso paziente a cui vengono successivamen- te reinfuse (trapianto
autologo). La quantità di cellule da utilizzare ai fini di un trapianto
viene stabilita sulla base di protocolli operativi predefiniti.
3. L'organizzazione per la raccolta di cellule staminali emopoieitiche
deve prevedere personale medico e sanitario appositamente formati: su
richiesta formale del clinico, il medico incaricato della raccolta
provvede all'espletamento della procedura sulla base di protocolli
concordati.
4. Per la raccolta di sangue da cordone ombelicale il medico responsabile
della raccolta concorda la procedura operativa con il responsabile della
struttura di ostetricia.
5. La raccolta di cellule staminali deve essere eseguita in asepsi e con
procedure in grado di assicurare la sopravvivenza delle predette ed il
loro sufficiente recupero. Le cellule raccolte vanno immesse in un
contenitore sterile, correttamente etichettato ed eventualmente sottoposto
a criopreservazione.
Titolo II
PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE ED ETICHETTATURA
DEL SANGUE INTERO E DEGLI EMOCOMPONENTI
Art. 6.
Preparazione e conservazione del sangue intero
1. Il sangue intero, prelevato utilizzando materiale sterile e sacche
regolarmente autorizzate, deve essere conservato in frigoemoteca ad una
temperatura di 4oC (+ o -) 2oC per un periodo di tempo, adeguato al tipo
di anticoagulante - conservante impiegato, che deve essere in ogni caso
definito sulla base della sopravvivenza post-trasfusionale delle emazie
uguale o superiore al 75% a 24 ore.
2. Nel caso in cui l'unita' di sangue intero debba essere utilizzata per
la preparazione di concentrati piastrinici, la sacca deve essere mantenuta
a 22oC (+ o -) 2oC per il tempo strettamente necessario.
Art. 7.
Preparazione degli emocomponenti: norme generali
1. Per emocomponenti si intendono i
costituenti terapeutici del sangue che possono essere preparati
utilizzando mezzi fisici semplici volti ad ottenere la loro separazione.
L'allegato n. 2 al presente decreto "Preparazione degli emocomponenti e
loro conservazione" riporta le modalità di preparazione e conservazione
dei diversi emocomponenti.
2. Durante la preparazione degli emocomponenti deve essere mantenuta la
sterilità con l'impiego di metodi asettici e materiali apirogeni a
circuito chiuso. La sterilità degli emo- componenti preparati e la loro
rispondenza ai requisiti indicati nel precitato allegato n.2, debbono
essere sottoposte a periodici controlli.
3. Le procedure di rimozione del buffy-coat e dei leucociti nonché di
lavaggio debbono essere tali da comportare una perdita media di globuli
rossi non superiore al 10%.
4. Se durante la preparazione il circuito chiuso non e' interrotto, il
periodo di conservazione e' determinato dalla vitalità e dalla stabilità
del componente; se vi e' stata apertura del sistema durante la
preparazione del "pool", o la filtrazione e/o il lavaggio, gli emocompo-
nenti conservati a 4oC (+ o -) 2oC devono essere trasfusi entro
ventiquattro ore dalla preparazione, quelli conservati a 22oC (+ o -) 2oC,
il più rapidamente possibile, comunque non oltre sei ore.
5. Gli emocomponenti crioconservati possono essere utilizzati solo se
conformi ai criteri di validazione previsti dalle norme vigenti.
Art. 8.
Frigoriferi e congelatori
1. I frigoriferi per la conservazione del sangue e degli emocomponenti
debbono assicurare una adeguata ed uniforme temperatura all'interno ed
essere provvisti di termoregistratore ed allarme visivo ed acustico.
L'allarme, posizionato in modo da poter essere prontamente rilevato dal
personale addetto, deve entrare in azione prima che il sangue e gli
emocomponenti raggiungano temperature tali da deteriorarli.
2. I congelatori utilizzati per la conservazione di alcuni emocomponenti
debbono raggiungere la temperatura richiesta dal tipo di conservazione che
si vuole ottenere; i predetti debbono possedere le caratteristiche di cui
al comma precedente.
Art. 9.
Scadenza del sangue e degli emocomponenti
La data di scadenza del sangue e degli emocomponenti si identifica con
l'ultimo giorno in cui i predetti possono essere considerati utili agli
effetti della trasfusione; la data di scadenza deve essere indicata in
etichetta.
Art. 10.
Etichettatura
Sui contenitori di unità di sangue e di emocomponenti debbono essere
apposte apposite etichette conformi a quanto indicato nell'allegato n. 3
al presente decreto, "Etichettatura".
Titolo III
TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DEL SANGUE E DEGLI
EMOCOMPONENTI
Art. 11.
Trasporto
1. Il sangue intero e gli emocomponenti debbono essere trasportati in
contenitori termoisolanti dotati di appositi sistemi di controllo della
temperatura interna: quelli allo
stato liquido ad una temperatura compresa
tra + 1oC e + 10oC, quelli conservati a 22oC
(+ o -) 2oC a temperatura ambiente quando la
temperatura esterna risulta compatibile con quella di riferimento.
2. Per i preparati congelati il trasporto deve avvenire alla temperatura
più vicina possibile a quella richiesta per la loro conservazione.
3. I contenitori per il trasporto di unità di sangue debbono essere
preraffreddati a + 4oC; i contenitori utilizzati per il trasporto di
piastrine debbono essere mantenuti a temperatura
ambiente per almeno 30 minuti prima del loro impiego.
4. Il periodo di conservazione delle emazie deve essere adeguatamente
ridotto qualora la temperatura interna del contenitore al momento
dell'arrivo risulti superiore a 10oC.
5. Le sacche contenenti unità di sangue e di emocomponenti debbono essere
ispezionate immediatamente prima del trasporto ed in caso di riscontro di
eventuali anomalie dell'aspetto e del colore debbono essere eliminate.
L'esame ispettivo delle sacche deve essere ripetuto
da chi riceve i preparati inviati, unitamente alla verifica dei
dispositivi di controllo della temperatura interna dei contenitori.
Art. 12.
Consenso informato del
ricevente
Il ricevente la trasfusione di sangue o di emocomponenti e/o la
somministrazione di emoderivati, preventivamente informato che tali
procedure possono non essere comunque esenti da rischio, e' tenuto ad
esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso.
Art. 13.
Prove pretrasfusionali
1. Prima della distribuzione di sangue e di preparati contenenti emazie
presso la struttura trasfusionale debbono essere eseguite le indagini
sottoindicate,volte ad accertare la compatibilità fra il donatore ed il
ricevente:
A) Esami sul sangue del donatore: conferma del gruppo AB0 e del tipo Rh;
B) Esami sul sangue del ricevente:
1) Determinazione del gruppo AB0 e del
tipo Rh del ricevente nelle procedure non urgenti e ove le condizioni
cliniche lo consentano.
La determinazione del gruppo AB0/Rh del ricevente deve essere eseguita su
apposito campione in un momento diverso da quello in cui la trasfusione
viene richiesta; successivamente, in occasione dell'inoltro della
richiesta dell'unita' di globuli rossi da
trasfondere, deve essere prelevato un secondo campione di sangue del
ricevente da sottoporre ad un ulteriore controllo del gruppo AB0/Rh,
distinto dal primo, limitato alla determinazione degli antigeni sulle
emazie del ricevente.
2) Ricerca di alloanticorpi irregolari
antiemazie.
La ricerca anzidetta, volta ad escludere la presenza di anticorpi
irregolari di rilevanza clinica o trasfusionale, consente di omettere
l'esecuzione delle prove di compatibilità tra i globuli rossi del donatore
ed il siero o plasma del ricevente, purché siano state attuate misure
volte a garantire la sicurezza trasfusionale.
Le predette prove di compatibilità debbono,
invece, essere obbligatoriamente eseguite ogni qualvolta siano stati
rilevati anticorpi irregolari anti emazie. Nel caso in cui non venga
effettuata la ricerca sistematica di alloanticorpi irregolari sul
ricevente, le prove di compatibilità tra globuli rossi del donatore e
siero o plasma del ricevente sono obbligatorie quale test di routine da
eseguirsi su ogni unita' di sangue o di globuli rossi da trasfondere.
2. Tutti i campioni di sangue diretti alla tipizzazione eritrocitaria,
alla ricerca di alloanticorpi irregolari, alla esecuzione delle prove di
compatibilità, devono essere perfettamente identificabili e firmati dal
responsabile del prelievo.
Art. 14.
Richiesta di sangue
1. La richiesta di sangue e/o di emocomponenti, contenente le generalità
del paziente e l'indicazione alla trasfusione, deve essere firmata dal
medico su apposito modulo fornito dalla struttura trasfusionale o su
propria carta intestata o su quella della struttura di degenza del
ricevente.
2. La predetta richiesta deve essere accompagnata da un campione di sangue
del ricevente di quantità non inferiore a 5 ml; per pazienti pediatrici
possono essere accettati volumi inferiori.
3. Il campione deve essere raccolto in provetta sterile entro 72 ore
precedenti la trasfusione, contrassegnato in modo da consentire l'identità
del soggetto cui appartiene e firmato dal responsabile del prelievo.
4. Qualora da un ritardo della trasfusione possa derivare pericolo di vita
per il paziente, deve essere seguita, ai fini della distribuzione e
assegnazione del sangue, la procedura predisposta dal responsabile della
struttura trasfusionale per i casi di urgenza e di
emergenza.
Art. 15.
Identificazione del ricevente
1. Presso ogni struttura trasfusionale deve essere adottato, per ciascuna
unità di sangue e/o di emocomponenti distribuita, un sistema di sicuro
riconoscimento del ricevente cui la stessa unità e' stata assegnata con
l'indicazione se siano state eseguite le prove
di compatibilità.
2. Ogni unità di sangue e/o di emocomponenti, all'atto della
distribuzione, deve essere accompagnata dal modulo di trasfusione recante
i dati del ricevente, la cui identità deve essere verificata
immediatamente prima della trasfusione.
3. La struttura trasfusionale deve essere formalmente informata in caso di
manifestazione avversa correlata alla terapia trasfusionale.
Art .16.
Conservazione dei campioni
I campioni di sangue del ricevente e quelli relativi ad ogni suo donatore
debbono essere opportunamente conservati in frigorifero per sette giorni
dopo la trasfusione.
Art. 17.
Unità non utilizzate
1. Qualora l'unita' di sangue o di emocomponente richiesta non venga
utilizzata, il richiedente deve provvedere alla restituzione della stessa
alla struttura trasfusionale fornitrice nel più breve tempo possibile.
2. L'unita' restituita deve essere accompagnata da una documentazione
attestante la sua integrità e l'osservanza dei protocolli stabiliti dal
responsabile della struttura trasfusionale relativamente alla sua
conservazione e trasporto.
Art. 18.
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A
partire da tale data e' abrogato il decreto
ministeriale 27 dicembre 1990.
Roma, 25 gennaio 2001
Il Ministro:
Veronesi
Registrato alla Corte dei conti il 24
febbraio 2001 Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali,
registro n. 1 Sanità, foglio n. 129
Allegato 1
MODALITA' PER LA
DONAZIONE DI UNITA' DI SANGUE INTERO E DI
EMOCOMPONENTI
Donazione di sangue intero.
La donazione di una unità di sangue intero, volume pari a 450 ml (+ o -)
10%, deve avvenire in un periodo di tempo di durata inferiore a dodici
minuti; per durate superiori l'unità raccolta non deve essere utilizzata
per la preparazione di concentrati piastrinici né di plasma per il
frazionamento di fattori labili della coagulazione.
All'atto della raccolta deve essere prelevato, per i controlli sierologici,
un campione addizionale di sangue di quantità non superiore a 40 ml; detto
campione deve essere etichettato prima del salasso e subito dopo deve
essere verificata la sua corrispondenza
con il contenitore.
Sul campione addizionale prelevato debbono essere eseguiti gli esami per
l'identificazione del gruppo sanguigno, di validazione biologica nonché
gli esami previsti per il donatore periodico.
Il numero massimo di donazioni di sangue intero nell'anno non deve essere
superiore a quattro per l'uomo e due per la donna in età fertile;
l'intervallo tra due donazioni non deve essere inferiore a novanta giorni.
Dopo ogni prelievo, i contenitori e la sacca debbono essere accuratamente
ispezionati per verificare l'assenza di qualsiasi difetto e deve essere
adottata ogni misura volta ad evitare
possibilità di errori nell'etichettatura della sacca e delle
corrispondenti provette.
Donazione di plasma.
La donazione di plasma mediante emaferesi deve rispondere ai seguenti
requisiti:
a) prelievo massimo per singola donazione: 650 ml, al mese 1,5 litri e
all'anno 10 litri;
b) perdita di eritrociti inferiore a 20 ml per donazione;
c) intervallo di tempo minimo consentito tra due donazioni di plasma e tra
una donazione di plasma e una di sangue intero o citoaferesi: quattordici
giorni; tra una donazione di sangue intero o citoaferesi e una di plasma:
un mese.
Donazione di piastrine.
La donazione di piastrine mediante emaferesi deve rispondere ai seguenti
requisiti:
a) prelievo minimo corrispondente agli standard indicati per il
concentrato piastrinico da aferesi;
b) perdita di eritrociti inferiore a 20 ml per donazione;
c) numero massimo consentito di piastrinoaferesi per il donatore
periodico: sei all'anno;
d) intervallo minimo consentito tra due piastrinoaferesi e tra una
piastrinoaferesi ed una donazione di sangue intero: quattordici giorni;
tra una donazione di sangue intero ed una piastrinoaferesi: un mese.
Per particolari esigenze terapeutiche i limiti sopraindicati possono
essere modificati a giudizio del medico esperto in medicina trasfusionale.
Donazione di leucociti.
La donazione di leucociti mediante emaferesi deve rispondere ai seguenti
requisiti:
a) prelievo di almeno 1 x 10(elevato a 10) leucociti totali per singola
donazione;
b) numero massimo consentito di donazioni per donatore non premedicato non
superiore a sei nell'anno; in caso di premedicazione con steroidi, il
numero massimo consentito e' di quattro l'anno.
Donazione multipla di emocomponenti.
Mediante separatori cellulari e' possibile effettuare la raccolta di uno o
piu' emocomponenti da un singolo donatore.
La donazione multipla di emocomponenti deve essere eseguita in ambienti
idonei, sotto la diretta responsabilità della struttura trasfusionale di
riferimento.
Per un più rapido ripristino della volemia nel donatore e' consentita
l'infusione di soluzione fisiologica (NaCl 0.9%).
Gli emocomponenti prelevati a circuito chiuso debbono essere raccolti in
due sacche separate i cui requisiti vengono di seguito riportati
unitamente alle modalità di donazione relative ai diversi emocomponenti.
1) Donazione di globuli rossi + plasma (eritroplasmaferesi):
a) sacca RBC: contenuto massimo 250 ml di globuli rossi;
b) sacca PPP: contenuto massimo 400 ml di plasma.
L'intervallo minimo consentito tra due eritroplasmaferesi e' di novanta
giorni. Il numero massimo di donazioni non deve essere superiore a quattro
all'anno per l'uomo e due all'anno per la donna in età fertile.
2) Donazione di globuli rossi + piastrine (eritropiastrinoaferesi):
a) sacca RBC contenuto massimo: 250 ml di globuli rossi;
b) sacca PLT contenuto in piastrine: almeno 2 x 10(elevato a 11).
L'intervallo minimo consentito tra due eritropiastrinoaferesi e' di
novanta giorni. Il numero massimo di donazioni non deve essere superiore a
quattro all'anno per l'uomo e due all'anno per la donna in età fertile.
3) Donazione di plasma + piastrine (plasmapiastrinoaferesi):
a) sacca PPP contenuto massimo 400 ml di plasma;
b) sacca PLT contenuto in piastrine almeno 2 x 10(elevato a 11).
L'intervallo minimo consentito tra due plasmapiastrinoaferesi e' di
quattordici giorni e tra una donazione che comprende la raccolta di
globuli rossi e una plasmapiastrinoaferesi e' di trenta giorni. Il numero
massimo consentito di plasmapiastrinoaferesi e' di sei all'anno.
4) Donazione di piastrine in aferesi raccolte in due sacche:
a) prima sacca PLT contenuto in piastrine non inferiore a 2 x
10(elevato a 11);
b) seconda sacca PLT contenuto in piastrine non inferiore a 2 x
10(elevato a 11);
c) contenuto massimo di piastrine delle due sacche 6 x 10(elevato a
11).
L'intervallo minimo consentito tra due donazioni di piastrine in aferesi
in due sacche e' di trenta giorni.
L'intervallo minimo tra donazioni che comprendono la raccolta di globuli
rossi e/o piastrine e' di trenta giorni. Il numero massimo consentito di
donazioni non deve essere superiore a tre per anno.
Allegato 2
PREPARAZIONE DEGLI
EMOCOMPONENTI E LORO CONSERVAZIONE
Emazie concentrate.
Le emazie concentrate senza ulteriori soluzioni additive, sono ottenute da
sangue intero attraverso la rimozione di parte del plasma mediante
centrifugazione.
Alla fine della procedura ciascuna unità deve possedere:
contenuto minimo di emoglobina pari a 45 g;
ematocrito compreso tra 65 e 75%.
Le emazie concentrate, preparate senza interruzione del circuito chiuso,
possono essere conservate a 4 oC (+ o -) 2 oC per un periodo di tempo
analogo a quello del sangue intero.
Emazie concentrate con aggiunta di soluzioni additive.
Le emazie concentrate con aggiunta di soluzioni additive sono ottenute da
sangue intero, dopo centrifugazione e rimozione del plasma e successiva
aggiunta al concentrato eritrocitario di appropriate soluzioni nutritive.
L'ematocrito del preparato ottenuto, che dipende dalla metodica di
centrifugazione impiegata, dalla quantità di plasma rimosso; dalle
caratteristiche della soluzione additiva, non deve essere superiore al
70%; ogni unità deve avere un contenuto minimo di emoglobina pari a 45 g.
L'unita' preparata deve possedere l'intero patrimonio eritrocitario
dell'unita' di partenza e deve contenere, semprechè non siano stati
rimossi, la maggior parte dei leucociti e piastrine, in funzione del
metodo di centrifugazione impiegato.
La durata del periodo di conservazione del preparato e' in rapporto alla
soluzione additiva impiegata.
Emazie concentrate private del buffy-coat.
Le emazie concentrate private del buffy-coat sono ottenute da sangue
intero con la rimozione di parte del plasma e dello strato
leucopiastrinico (buffy-coat).
L'unita' preparata deve contenere tutti gli eritrociti di partenza meno
una quota non superiore al 10%. Ad un controllo di qualità a campione il
contenuto di leucociti e di piastrine deve essere inferiore
rispettivamente a 1,2 x 10(elevato a 9), e a 20 x 10(elevato a 9) per
unità, quello di emoglobina non inferiore a 43 g.
La durata del periodo di conservazione del preparato e' analoga a quella
indicata per le emazie concentrate.
Emazie concentrate private del buffy-coat e risospese in soluzioni
additive.
Le emazie concentrate private del buffy-coat e risospese in soluzioni
additive sono ottenute da sangue intero centrifugato, dopo rimozione del
plasma e del buffy-coat e successiva addizione al concentrato
eritrocitario di opportune soluzioni nutritive.
L'ematocrito del preparato e' in diretto rapporto con il metodo di
centrifugazione adottato, con il volume di plasma rimosso, con il volume e
le caratteristiche della soluzione additiva impiegata.
Ad un controllo di qualità a campione, alla fine della procedura di
preparazione ogni unità deve possedere almeno 43 g di emoglobina.
L'unità preparata deve contenere tutti gli eritrociti di partenza, meno
una quota non superiore al 10%; il contenuto medio di leucociti e di
piastrine per unità deve essere inferiore rispettivamente a 1,2 x
10(elevato a 9), e a 20 x 10(elevato a 9).
La durata del periodo di conservazione del preparato e' in rapporto alla
soluzione impiegata.
Emazie lavate.
Le emazie lavate sono ottenute da sangue intero mediante centrifugazione,
rimozione del plasma e successivo lavaggio delle emazie in soluzione
isotonica.
La quantità di plasma residuo e' in diretto rapporto con il protocollo di
lavaggio impiegato. L'ematocrito varia in funzione delle necessità
cliniche.
Alla
fine del procedimento di lavaggiociascuna unità deve possedere un
contenuto minimo di emoglobina pari a 40 g. Ad un controllo di qualità a
campione, il contenuto di proteine deve essere inferiore a 0,5 g/unità.
Il preparato deve essere conservato a 4 oC (+ o -) 2 oC per un periodo di
tempo il piu' breve possibile e comunque non superiore a ventiquattro ore.
Emazie leucodeplete.
Le emazie leucodeplete sono ottenute attraverso la rimozione, mediante
filtrazione, della maggior parte dei leucociti da una preparazione di
emazie o, al momento del prelievo, mediante filtro in linea. Ad un
controllo di qualità a campione, il contenuto di leucociti deve essere
inferiore a 1 x 10(elevato a 6) per unità.
Ciascuna unità deve possedere un contenuto minimo di emoglobina pari a 40
g.
Se la preparazione del prodotto ha comportato l'apertura del sistema, il
tempo di conservazione deve essere inferiore a ventiquattro ore a 4 oC (+
o -) 2 oC.
Emazie congelate.
Le emazie congelate sono ottenute per congelamento con idoneo
crioprotettivo entro sette giorni dalla raccolta e conservate a -80 oC in
congelatore meccanico, o a temperature inferiori in azoto liquido e in tal
caso possono essere conservate fino a dieci anni e il loro impiego a scopo
trasfusionale e' condizionato ai criteri di idoneità previsti dalla
normativa in vigore.
Prima dell'uso le emazie sono scongelate, lavate, risospese in soluzione
fisiologica e utilizzate nel più breve tempo possibile; possono essere
conservate a 4 oC (+ o -) 2 oC per non più di ventiquattro ore.
L'unita' ricostituita di emazie congelate e' praticamente priva di
proteine, granulociti e piastrine. Ogni unità deve possedere un contenuto
emoglobinico non inferiore a 36 g.
Il trasporto del preparato allo stato congelato richiede misure atte a
mantenere adeguate condizioni di conservazione.
Concentrato piastrinico da singola unità di sangue intero.
Il
concentrato piastrinico da singola unità di sangue intero e' ottenuto da
sangue intero fresco attraverso centrifugazione e successivo recupero
della maggior parte del contenuto in piastrine.
Ad un controllo di qualità a campione deve contenere, nel 75% delle unità
esaminate, almeno 6 x 10(elevato a 10) piastrine in adeguato volume del
mezzo di sospensione.
Il preparato deve possedere un contenuto di leucociti inferiore a 0,2 x
10(elevato a 9) per singola unità e di eritrociti compreso fra 0,2 e 1 x
10(elevato a 9), semprechè non siano state adottate misure volte a
diminuire il contenuto dei componenti predetti.
Il concentrato piastrinico da singola unità di sangue intero, qualora
preparato in sistema chiuso, può essere conservato a 22 oC (+ o -) 2 oC,
in agitazione continua, per un periodo di tempo variabile in funzione del
contenitore impiegato e comunque non oltre cinque giorni dal prelievo. Il
volume di plasma o di liquido conservante deve essere in quantità tale da
garantire, durante tutto il periodo di conservazione, un pH compreso fra
6,5 e 7,4.
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat.
Il concentrato piastrinico da pool di buffy-coat e' ottenuto da un
pool di 4-8 buffy-coat da singole unità di sangue intero fresco e deve
contenere almeno 2,5 x 10(elevato a 11) piastrine.
La miscela di buffy-coat deve essere quindi diluita con una adeguata
quantita' di plasma o con appropriata soluzione cristalloide e
centrifugata in modo da ridurre il contenuto di leucociti ad una quantità
inferiore a 0,05 x 10(elevato a 9) per singola unità di partenza.
Il valore di pH e la temperatura di conservazione sono quelli previsti per
i concentrati piastrinici.
La durata del periodo di conservazione dipende dal contenitore impiegato.
Concentrato piastrinico da aferesi.
Il concentrato piastrinico da aferesi e' ottenuto da un singolo donatore
sottoposto a piastrinoaferesi utilizzando un separatore cellulare.
Ad un controllo di qualità a campione il contenuto di piastrine del
concentrato non deve essere inferiore a 3 x 10(elevato a 11) piastrine in
almeno il 75% dei campioni.
Il concentrato ottenuto da plasmapiastrinoaferesi o da prelievo
multicomponente deve contenere almeno 2 x 10(elevato a 11) piastrine.
L'emocomponente, se preparato in sistema chiuso, può essere conservato a
22 oC (+ o -) 2 oC in agitazione continua per un periodo di tempo
variabile in funzione del contenitore impiegato, e comunque non superiore
a cinque giorni dal prelievo.
Il volume di plasma o di liquido conservante deve essere in quantità tale
da garantire, durante tutto il periodo di conservazione, un pH compreso
fra 6,5 e 7,4.
Piastrine crioconservate (da aferesi).
Le piastrine crioconservate (da aferesi) sono preparate congelando a -80
oC, o a temperature inferiori, un concentrato di piastrine prelevate in
aferesi da non più di ventiquattro ore.
Il preparato può essere conservato in congelatore meccanico a -80 oC fino
ad un anno, in vapori di azoto liquido a -150 oC, fino a dieci anni. E'
necessario utilizzare un crioprotettivo.
Prima dell'uso le piastrine devono essere scongelate e risospese in
appropriata soluzione.
Una unità ricostituita di piastrine crioconservate deve avere: volume da
50 a 200 ml, conta piastrinica maggiore del 40% del contenuto piastrinico
prima del congelamento, leucociti residui inferiori a 0,2 x 10(elevato a
6) ogni 0,6 x 10(elevato a 11) piastrine.
Per il trasporto allo stato congelato devono essere adottate misure volte
a mantenere adeguate condizioni di conservazione.
Concentrato granulocitario da aferesi.
Il concentrato granulocitario da aferesi e' ottenuto da un singolo
donatore mediante l'impiego di separatori cellulari.
Al controllo di qualità il preparato deve contenere almeno 1 x 10(elevato
a 10) granulociti in un volume inferiore a 500 ml in almeno il 75% delle
unità esaminate.
La preparazione deve essere trasfusa quanto prima possibile e comunque
entro dodici ore se mantenuta a 22 oC (+ o -) 2 oC.
Cellule staminali emopoietiche periferiche.
Le cellule staminali da sangue periferico vengono raccolte come cellule
mononucleate mediante leucoaferesi.
Le cellule staminali da cordone ombelicale vengono raccolte dalla placenta
attraverso le vene del cordone ombelicale.
Quando indicate, successive addizionali purificazioni e manipolazioni
possono comprendere: la rimozione di granulociti ed eritrociti nonchè la
riduzione ed eliminazione di cellule
neoplastiche nelle preparazioni di cellule progenitrici ematopoietiche
autologhe o del numero dei T-linfociti nelle preparazioni di cellule
progenitrici ematopoietiche allogeniche, al
fine di minimizzare la Graft versus Host Disease (GvHD).
Le cellule raccolte vengono sospese in una soluzione contenente un
crioprotettivo e proteine, congelate in idonei contenitori e poi
conservate a temperature inferiori a -80 oC.
Le cellule progenitrici ematopoietiche congelate debbono essere scongelate
in bagno termostatico a +37 oC, sotto agitazione continua, e trasfuse
immediatamente.
Debbono essere congelati anche i campioni di riferimento delle
preparazioni di cellule progenitrici ematopoietiche per i dovuti
controlli.
Plasma fresco congelato.
Il plasma fresco congelato (P.F.C.) e' ottenuto attraverso il congelamento
di plasma, da singolo donatore di sangue intero o in aferesi (plasmaferesi),
che deve avvenire entro limiti di tempo e a temperature tali da preservare
adeguatamente i fattori labili della coagulazione.
Qualora il plasma sia ottenuto da sangue intero deve essere separato entro
sei ore dalla raccolta ed il suo congelamento deve avvenire in una
apparecchiatura che lo determini completo entro un'ora.
Ad un controllo di qualità a campione, il preparato deve contenere almeno
il 70% del contenuto originale di fattore VIII.
Il plasma fresco congelato, se mantenuto costantemente a temperatura
inferiore a -40 oC, può essere conservato per un periodo di ventiquattro
mesi, se a -30 oC, può essere conservato per dodici mesi, tra -25 oC e -30
oC per sei mesi, tra -18 oC e -25 oC per tre
mesi. Trascorsi i periodi anzidetti il preparato e' utilizzabile solo per
la produzione di frazioni plasmatiche.
Lo scongelamento del PFC deve avvenire a temperatura compresa tra 30 oC e
37 oC in bagno con agitazione o con altra strumentazione idonea, tale da
consentire il controllo della temperatura; dopo lo scongelamento deve
essere usato il più presto possibile e comunque non oltre ventiquattro ore
se conservato a 4 (+ o -) 2 oC e non può essere ricongelato.
In rapporto all'eventuale applicazione di trattamenti virucidi possono
essere accettate caratteristiche finali del prodotto diverse purché in
accordo con i criteri internazionalmente riconosciuti validi.
Crioprecipitato e plasma privo di crioprecipitato.
Il crioprecipitato e' un preparato costituito dalla frazione
crioglobulinica del plasma fresco, ottenuta da una singola donazione,
concentrato ad un volume finale di 10-20 ml. Il prodotto contiene, oltre
al fattore VIII, anche la maggior parte del fattore Von Willebrand, del
fibrinogeno, del fattore XIII e della fibronectina, presenti nel plasma
fresco di partenza.
Ad un controllo di qualità a campione, il contenuto di fattore VIII deve
essere almeno pari al 70%.
Il plasma privo di crioprecipitato e' costituito da plasma fresco
congelato dopo rimozione del crioprecipitato.
Le condizioni di conservazione sono quelle del PFC. Lo scongelamento
immediatamente prima dell'uso deve seguire le modalità indicate per il
plasma fresco congelato.
Emocomponenti irradiati.
Le unità di sangue ed emocomponenti, nel caso sia indicata l'irradiazione,
devono essere sottoposte a una dose di radiazioni compresa tra 2.500 cGy e
4.000 cGy, allo scopo di ridurre il rischio di GvHD post-trasfusionale.
L'irradiazione delle emazie deve avvenire entro quattordici giorni dal
prelievo e le unita' irradiate debbono essere trasfuse entro ventotto
giorni dal prelievo.
Nei casi di trasfusione intrauterina, o a neonato, o a paziente con
iperpotassiemia e' necessario procedere alla trasfusione entro quarantotto
ore dall'irradiazione, oppure provvedere all'eliminazione, con mezzi
idonei, dell'eccesso di potassio.
L'irradiazione non modifica la scadenza dei concentrati piastrinici.
Le unità di sangue ed emocomponenti irradiate possono essere assegnate
anche a pazienti immunologicamente normali, fatte salve le dovute
precauzioni per categorie a rischio di iperpotassiemia.
La irradiazione degli emocomponenti deve avvenire in locali conformi alle
norme di sicurezza.
Unita' di predeposito per autotrasfusione.
L'unita' di predeposito per autotrasfusione consiste in una unità di
sangue intero e/o di emocomponenti prelevata al paziente cui e' destinata
per corrispondere a proprie esigenze terapeutiche.
Il preparato e' di esclusivo uso autologo pertanto non e' soggetto ai
vincoli imposti dai protocolli per l'accertamento della idoneità del
donatore di sangue.
Il responsabile della struttura trasfusionale adotta il protocollo per la
procedura operativa del predeposito in cui viene definita anche la
modalità di acquisizione del consenso informato
del paziente.
Più unità di sangue intero e/o di emocomponenti, in funzione delle
esigenze terapeutiche, possono essere prelevate dal paziente a brevi
intervalli di tempo, secondo le procedure adottate nella struttura
trasfusionale e con l'eventuale supporto farmacologico, e
predepositate.
L'unita' di predeposito deve essere identificata in maniera univoca, sulla
etichetta della relativa sacca deve essere apposta la firma del paziente e
del medico responsabile del prelievo.
Il paziente deve essere informato che le unità predepositate sono
conservate fino a scadenza della componente eritrocitaria e che sono
disponibili per le sue necessità trasfusionali.
La scadenza dell'unita' di predeposito, le relative modalità di
conservazione e di trasporto sono analoghe a quelle per le unità omologhe.
Allegato
3
ETICHETTATURA
1.
Sangue intero;
Emazie concentrate;
Emazie concentrate con aggiunta di soluzioni additive;
Emazie concentrate private del buffy-coat;
Emazie concentrate private del buffy-coat e risospese in soluzioni;
Additive.
L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome
ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
tipo del preparato;
peso netto del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;
composizione e volume della soluzione anticoagulante-conservante;
composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;
data di donazione e di scadenza;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta
emolisi o altre anomalie
evidenti";
la dicitura: "Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo
munito di un appropriato
filtro".
2. Emazie lavate.
L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
tipo del preparato;
peso netto del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;
data di donazione;
data ed ora di inizio della procedura di lavaggio;
data ed ora di scadenza;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Trasfondere preferibilmente entro sei ore dall'inizio
delle procedure di lavaggio
e
comunque entro ventiquattro ore";
la dicitura: "Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta
emolisi o altre anomalie
evidenti";
la dicitura: "Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo
munito di un appropriato
filtro".
3. Emazie leucodeplete.
L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
tipo del preparato;
peso netto del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei controlli sierologico obbligatori;
data di donazione;
data di lavorazione;
data ed eventuale ora di scadenza;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta
emolisi o altre anomalie
evidenti";
la dicitura: "Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo
munito di un appropriato
filtro".
4. Emazie congelate.
L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
tipo del preparato;
peso netto del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori
all'epoca della
donazione;
data di donazione;
data di congelamento e di scadenza come congelato;
data di scongelamento ed eventuale ora di scadenza;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Dopo scongelamento, lavaggio e risospensione, trasfondere
quanto prima e
comunque entro ventiquattro ore se conservate a 4 oC (+ o -) 2 oC";
la dicitura: "Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta
emolisi o altre anomalie
evidenti";
la dicitura: "Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo
munito di un appropriato
filtro".
5. Concentrato piastrinico da singola unita' di sangue intero;
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat;
Concentrato piastrinico da aferesi;
Concentrato piastrinico da plasmapiastrino-aferesi;
Concentrato piastrinico da aferesi multicomponente.
L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
tipo del preparato (una delle dizioni su citate);
peso netto del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;
composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;
data di donazione e di scadenza;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta
emolisi o altre anomalie
evidenti";
la dicitura: "Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo
munito di un appropriato
filtro".
In caso di concentrato piastrinico ottenuto con procedure di aferesi
l'etichetta deve inoltre indicare:
tipo del circuito utilizzato, se chiuso o aperto;
ora di scadenza;
contenuto in piastrine.
In caso di concentrato piastrinico ottenuto da pool di buffy-coat
l'etichetta deve inoltre indicare: il numero di identificazione del pool.
6. Piastrine crioconservate da aferesi.
L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
in caso di uso autologo, identita' del donatore/ricevente;
tipo del preparato;
crioprotettivo utilizzato;
mezzo di risospensione;
contenuto in piastrine dopo risospensione;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici
obbligatori all'epoca della donazione;
data di donazione;
data di scadenza come crioconservato;
data e ora di scadenza dopo scongelamento;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Dopo scongelamento, lavaggio e risospensione, trasfondere
immediatamente
e
comunque entro breve tempo se conservate a 22 oC (+ o -) 2 oC in costante
agitazione";
la dicitura: "Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo
munito di un appropriato
filtro".
7. Concentrato granulocitario da aferesi.
L'etichetta apposta sul contenitore di questo preparato trasfusionale deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
tipo del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;
contenuto in leucociti;
data di donazione;
data ed eventuale ora di scadenza;
la dicitura: "Trasfondere immediatamente e comunque entro dodici ore se
conservato a
22
oC (+ o -) 2 oC";
la dicitura: "Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo
munito di un appropriato
filtro".
8. Cellule staminali emopoietiche midollari;
Cellule staminali emopoietiche da sangue periferico;
Cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale.
L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
in caso di uso autologo, identita' del donatore/ricevente;
tipo del preparato;
crioprotettivo utilizzato;
contenuto in CD34 dopo risospensione;
gruppo ABO (non obbligatorio per uso autologo);
tipo Rh (D), specificando "Rh positivo" se D positivo o "Rh negativo"
se D negativo. Se D negativo, riportare sull'etichetta il risultato
degli esami per gli antigeni C ed E (non
obbligatorio per uso autologo);
elencazione ed esito dei controlli sierologici all'epoca della
donazione;
data di donazione;
data di crioconservazione e di scadenza come crioconservato;
la dicitura: "Dopo scongelamento, lavaggio e risospensione, trasfondere
immediatamente";
la dicitura: "Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta
anomalie evidenti";
la dicitura: "Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo
munito di un appropriato
filtro";
la dicitura: "Esclusivamente per uso autologo" in caso di
autotrapianto.
9. Plasma fresco congelato da singola unita' di sangue intero;
Plasma fresco congelato da aferesi;
Plasma fresco congelato da plasma piastrino-aferesi;
Plasma fresco congelato da aferesi multicomponente;
Crioprecipitato e plasma privo di crioprecipitato.
L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali deve
indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della donazione;
tipo del preparato (una delle dizioni su citate);
peso netto del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
elencazione ed esito negativo dei controlli sierologici obbligatori;
eventuale inattivazione virale;
composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;
data di donazione;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta
emolisi o altre anomalie
evidenti";
la dicitura: "Per la trasfusione utilizzare un adattodispositivo munito
di un appropriato
filtro".
10. Emocomponenti irradiati.
L'etichetta apposta sul contenitore degli emocomponenti irradiati deve
indicare, in aggiunta:
nome ed indirizzo della struttura di irradiazione;
data ed ora di irradiazione;
nuova data di scadenza dopo irradiazione;
dose somministrata;
condizioni di conservazione.
11. Sangue intero e/o emocomponenti da predeposito per autotrasfusione.
L'etichetta apposta sul contenitore di questi preparati trasfusionali,
possibilmente di colore diverso dalle omologhe, deve indicare:
nome ed indirizzo della struttura di prelievo;
numero identificativo della unita';
la dicitura: "AUTODONAZIONE - STRETTAMENTE RISERVATA a:
cognome, nome e data di nascita del paziente";
firma del paziente;
firma del medico responsabile del salasso;
tipo del preparato (una delle dizioni su citate);
peso netto del preparato;
gruppo ABO e tipo Rh (D);
composizione e volume della soluzione anticoagulante conservante;
composizione e volume delle eventuali soluzioni aggiunte;
data di prelievo e di scadenza;
condizioni di conservazione;
la dicitura: "Non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta
emolisi o altre anomalie
evidenti";
la dicitura: "Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo
munito di un appropriato
filtro";
la dicitura: "Esclusivamente per uso autologo - Prove di compatibilità
ed esami
pretrasfusionali NON eseguiti".
|