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DECRETO 18 giugno
1991
Indicazioni per
l'istituzione del registro del sangue in ciascuna regione e
provincia autonoma.
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107
<<Disciplina per le attivitā trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati>>,
ed in particolare l'art. 1, comma 7, che autorizza il Ministro
della sanitā a fissare le indicazioni per la istituzione del
registro del sangue in ciascuna regione e provincia autonoma;
Sentito il parere della Commissione
nazionale per i servizi trasfusionali, nominata con decreto del
Ministro della sanitā il 26 giugno 1990, ai sensi dell'art. 12
della predetta legge n. 107/1990;
Vista la legge 13 marzo 1958, n.
296;
Decreta:
Art. 1
1. Il registro del sangue č un
sistema informativo stabile per la conoscenza di dati relativi
alla raccolta e alla distribuzione del sangue umano e alle
informazioni sul complesso delle attivitā svolte dai servizi e
centri di cui agli articoli 5 e 6 della Iegge n. 107/1990.
2. Il registro si basa su un
questionario che viene compilato dal responsabile di ogni servizio
o centro a cadenza semestrale. Esso va trasmesso alle regioni
entro il giorno 15 del mese successivo al semestre cui si
riferisce.
3. Il questionario č composto da due
sezioni: la prima attiene al movimento del sangue e suoi derivati:
la seconda riguarda informazioni sulla organizzazione dei servizi
e dei centri. Esso va trasmesso dalle regioni al Ministero della
sanitā - Direzione generale dei servizi di medicina sociale -
Commissione nazionale per il servizio trasfusionale e all'
Istituto superiore di sanitā entro il quindicesimo giorno
successivo a quello indicato al comma 2.
4. L'Istituto superiore di sanitā,
con i dati raccolti dal registro, prepara a cadenza semestrale un
rapporto che trasmette tempestivamente al Ministero della sanitā.
L'Istituto diffonde i dati inerenti
la pratica trasfusionale secondo le direttive del Ministero della
sanitā.
Art. 2
1. Il questionario riportato
nell'allegato A č soggetto a modifiche ed integrazioni con le
modalitā previste dall'art. 1, comma 7, della legge n. 107/1990
tenendo conto anche delle osservazioni e proposte delle regioni e
province autonome.
2. Al fine di consentire alle
regioni e province autonome di dotarsi di idonei mezzi informatici
per la gestione del registro del sangue. in base al questionario
allegato al presente decreto, questi non verrā modificato prima
del quarto anno di applicazione.
Il presente decreto sarā pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma. 18 giugno
1991
Il Ministro: DE LORENZO |