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DECRETO 15
gennaio 1991.
Protocolli per
l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed
emoderivati
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art. 4, primo comma, n. 6),
l'art. 6, primo comma, lettera C) e l'art. 45 della legge
istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n.
833;
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107
<<Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati>>;
Visti in particolare gli articoli 1,
3, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107;
Ritenuto che occorre provvedere agli
adempimenti previsti dalle citate disposizioni di legge;
Sentito il parere della commissione
nazionale per i servizi trasfusionali, di cui all'art. 12 della
legge 4 maggio 1990, n. 107, nominata con decreto del Ministro
della sanità il 26 giugno 1990;
Decreta:
E' approvato l'articolato
concernente i protocolli per l'accertamento della idoneità del
donatore di sangue e di emocomponenti composto di 35 articoli e 2
allegati, uniti al presente decreto del quale costituiscono parte
integrante a tutti gli effetti.
TITOLO 1
SELEZIONE DEL
DONATORE
Art. 1
Il donatore deve essere persona
sana: la procedura per questo accertamento costituisce l'atto più
importante della selezione.
Essa si articola nei seguenti tempi
successivi:
a) compilazione di una scheda di
accettazione e firma di consenso su modulo allegato
b) raccolta ad ogni donazione di
dati anamnestici (risposte alle domande contenute nel modulo di
consenso)-.
c) esame obiettivo;
d) esami di laboratorio.
e) altre indagini cliniche e
strumentali a giudizio del medico.
Art. 2
Scheda di
accettazione
Le domande devono essere semplici e
di facile comprensione al fine di ottenere informazioni precise.
Un operatore sanitario deve essere disponibile per dare eventuali
delucidazioni al donatore.
Dopo la compilazione della scheda il
donatore deve firmare il modulo del consenso (allegato 1).
I dati anagrafici e clinico
laboratoristici devono essere registrati e aggiornati in uno
schedario donatori e conservati per almeno cinque anni.
La scheda deve contenere cognome e
nome, luogo e data di nascita, indirizzo e numero di telefono del
domicilio e del posto di lavoro, sesso, codice fiscale e
sanitario, associazione o federazione di appartenenza del
donatori.
Art.
3
Anamnesi
E' raccolta attraverso la scheda di
accettazione e modulo di consenso.
In particolare:
- i donatori accettati devono essere
informati del rischio del ricevente, per quanto concerne le
malattie trasmissibili, e invitati a comunicare eventuali malattie
insorte subito dopo ogni donazione con particolare riferimento
all'epatite, anche se comparsa entro sei mesi dopo l'ultimo
prelievo;
- tutti i donatori debbono essere
adeguatamente informati sulla possibile trasmissione dell'AIDS con
la trasfusione ed invitati ad astenersi dalla donazione se incorsi
in comportamenti a rischio.
A tal fine, il donatore sarà
invitato a prendere visione di un apposito messaggio con notizie
relative a segni e sintomi di AIDS e
sindromi correlate (allegato 2).
Art. 4
Visita
medica Generale
Consiste in un esame clinico mirato
a valutare le condizioni generali di salute del donatore, con
particolare attenzione a situazioni quali debilitazione,
iponutrizione, anemia. ittero, cianosi, instabilità mentale,
intossicazione alcolica, uso di stupefacenti ed abuso di farmaci.
TITOLO Il
CONTROLLI
LABORATORISTICI E STRUMENTALI DEL DONATORE
Art. 5
Esami obbligatori
ad ogni donazione
Il donatore ad ogni donazione deve
essere sottoposto al seguenti esami:
- determinazione dell'emoglobina o
dell'ematocrito prima della donazione.
- ALT con metodo ottimizzato:
- sierodiagnosi per la lue
- HIV Ab
- HBsAg
- HCVab
Art. 6
Esami
obbligatori per il donatore periodico
Per donatore periodico si intende
chi si presenta ad una struttura trasfusionale per la seconda
volta e successive.
Il donatore periodico va inoltre
definito donatore attivo se esegue almeno una donazione ogni due
anni.
Il donatore periodico deve essere
sottoposto alla seconda donazione e successivamente ogni tre
donazioni per gli uomini ed ogni due donazioni per le donne ai
seguenti esami:
- Emocromo
completo;
- VES;
- Azotemia;
-
Creatininemia;
- Glicemia;
- Proteinemia;
-
Colesterolemia;
-
Trigliceridemia;
- Ferritinemia
o sideremia;
- Alt;
- Sierodiagnosi
per la lue;
- HIV Ab;
- HBsAg;
- HCVab;
- RX torace,
ECG all'accettazione come donatore periodico (seconda donazione)
ed a giudizio dei medico trasfusionista, specie se trattasi di
persona al di sopra dei quarantacinque anni di età.
A giudizio del medico trasfusionista
possono essere disposti altri eventuali esami diagnostici e
strumentali.
Art. 7
Controlli
immunoematologici sui campioni di sangue dei donatori
Ad ogni prelievo debbono essere
effettuati i seguenti controlli immunoematologici sull'unità
raccolta:
a) la determinazione ABO deve essere
eseguita ricercando, obbligatoriamente, sia le caratteristiche
antigieniche (sulle emazie) che quelle anticorpali (sul siero o
plasma).
Le indagini verranno effettuate con
tecnica idonea (es. su piastra o in provetta a temperatura di
laboratorio o con altre procedure manuali o automatiche validate),
cimentando le emazie in esame con i sieri test anti-A. anti-B e
anti-A, B (la ricerca con il siero assorbito o lectina anti-A1 è
opzionale) ed il siero (o il plasma) con le emazie test A1, A2 e
B;
b) la determinazione delle
caratteristiche Rh (D) <<standard>> va eseguita con tecnica idonea
(es.su piastra riscaldata o in provetta a 37°C) con siero test
anti-D (anti-Rh o con altra metodica di analoga sensibilità e
specificità). Qualora questo test risulti negativo si deve
eseguire la ricerca del sottotipo Du (di norma con il test
indiretto all'antiglobulina).
Quando il test per D o Du è
positivo, il sangue sarà etichettato come Rh positivo. Quando
ambedue i tests per D e Du sono negativi. il sangue sarà
etichettato come Rh negativo
c) ricerca di alloanticorpi
irregolari anticritrocitari, che possono avere rilevanza clinica
o trasfusionale.
Alla prima donazione e
all'iscrizione alla donazione periodica è necessario procedere sui
campioni di sangue dei donatori alla
determinazione del fenotipo Rh completo cimentando (di norma, in
provetta a 37°C) le emazie del donatore con i sieri anti-C (anti-rh'),
anti-c (anti-hr') anti-E (anti-rh") ed anti-e (anti-hr").
Inoltre è consigliabile determinare
le caratteristiche Kell dei donatori all'iscrizione alla donazione
periodica, cimentando le emazia, al test indiretto
all'antiglobulina o con metodica di analoga sensibilità e
specificità, con siero test anti-Kell (anti-K1). Nel caso che
tale ricerca risultasse positiva, sarà necessario eseguire anche
l'indagine con il siero antitetico anti-Cellano (anti-K2).
Un accurato programma di controllo
di qualità deve essere assicurato per ogni procedura
immunoematologica, basato su controlli di qualità interni ed
esterni secondo i seguenti criteri:
a) le procedure di controllo di
qualità interne devono comprendere controlli sui reagenti, sulle
tecniche e sugli strumenti;
b) la partecipazione ad un regolare
controllo esterno di qualità deve completare il programma. Le
metodiche sottoposte al controllo devono almeno comprendere: la
tipizzazione AB0/Rh (D), la determinazione del fenotipo e la
ricerca degli alloanticorpi antieritrociti.
TITOLO III
CRITERI DI
PROTEZIONE DEL DONATORE
Art. 8
I dati contenuti nella scheda e
rilevati dall'esame clinico sia all'accettazione che dopo, debbono
essere attentamente valutati da un medico esperto in medicina
trasfusionale, al fine di evitare qualsiasi danno al donatore in
conseguenza del salasso.
Art.
9
Il donatore deve essere persona
sana, in buone condizioni generali, di peso non inferiore ai 50
kg, e di età non inferiore ai 18 anni.
Art. 10
Ad ogni donazione il
prelievo di sangue deve essere pari a 450 ml ñ 10%.
Art. 11
La frequenza annua non deve essere
superiore a quattro donazioni di sangue intero nell'uomo e a due
nella donna in età fertile. L'intervallo fra due donazioni non
deve essere inferiore a novanta giorni. Frequenza inferiore sarà
condizionata dal bilancio del ferro.
Art. 12
A giudizio discrezionale del medico,
il donatore abituale può essere accettato anche dopo i 65 anni; in
caso di prima donazione, sempre sotto la discrezionalità del
medico, l'età non deve superare i 60 anni. In entrambi i casi,
oltre ai normali requisiti previsti per l'accettazione, deve
essere in particolare controllata la situazione cardiovascolare.
Art. 13
L'emoglobina non deve essere
inferiore nelle donne a g 12,5 DL e negli uomini a g 13,5 DL; l'ematocrito
non deve essere inferiore, rispettivamente a 38% e 41%.
In casi particolari, ad esempio in
regioni con elevata incidenza di alfa o beta talassemia. sono
possibili deroghe a questi limiti; i portatori sani possono essere
accettati, a giudizio e sotto la responsabilità del medico del
servizio trasfusionale, con valori lievemente inferiori di
emoglobina, ma la frequenza di donazioni/anno deve essere ridotta.
Art. 14
Il polso non deve presentare
alterazioni di ritmo e deve avere una frequenza media tra 50 e 100
al minuto; un candidato donatore con alta tolleranza all'attività
sportiva, può essere accettato anche con frequenza inferiore.
Art. 15
La pressione sistolica deve essere
compresa fra 110 e 180 mm.Hg e quella diastolica fra 50 e 100.
Alterazioni della pressione e/o del
polso suggeriscono ulteriori accertamenti sulle condizioni
cardiocircolatorie.
Deroghe dai detti valori di polso e
pressione sono consentite a giudizio e sotto la responsabilità del
medico del servizio trasfusionale.
Art. 16
La gravidanza in atto costituisce
elemento di inidoneità temporanea.
Dopo il parto o dopo interruzione
della gravidanza è sospesa per un anno la donazione.
Art. 17
Non può essere ammesso al prelievo
il donatore addetto a lavori pesanti o di particolare impegno
qualora non possa fruire di almeno 24 ore di riposo dopo il
prelievo.
Art. 18
L'inidoneità temporanea del donatore
risulta da uno stato di ebbrezza alcoolica o da condizioni
psichiche alterate.
Definitivamente non idonei debbono
essere considerati il soggetto alcoolista cronico ed il
soggetto tossicodipendente.
TITOLO IV
CRITERI DI
PROTEZIONE DEL RICEVENTE
Art. 19
La trasfusione di sangue, di
emocomponenti e d' emoderivati costituisce una pratica terapeutica
non esente da rischi; necessita pertanto del consenso informato
del ricevente.
Art. 20
Non possono essere accettati come
donatori per dodici mesi coloro che sono stati a contatto con
epatitici; non possono essere accettati come donatori per almeno
cinque anni coloro che hanno ricevuto una o più trasfusioni di
sangue.
Art. 21
I donatori che hanno soggiornato in
zona ad endemia malarica possono essere accettati dopo un
intervallo di sei mesi dal rientro, purché‚ non presentino sintomi
di malattia e non abbiano assunto farmaci antimalarici.
I donatori che hanno contratto
malaria devono osservare tre anni di sospensione dalle donazioni a
partire da quando sono diventati asintomatici.
In caso di profilassi antimalarica
la sospensione dura tre anni dopo il trattamento e rimane
condizionata all'assenza: di
sintomatologia. Per le donazioni destinate alla preparazione di
plasma e plasmaderivati completamente privi di globuli rossi non
si applicano norme restrittive.
Art. 22
Persone recentemente immunizzate con
tossoidi o virus uccisi, vaccini batterici o da riketsie sono
accettabili se asintomatici e afebbrili: non sono esclusi pertanto
dal prelievo i soggetti vaccinati contro l'epatite B, tetano,
difterite, pertosse, febbre tifoide e paratifoide, colera, febbre
delle Montagne Rocciose, influenza, poliomielite e peste. Le
stesse regole si applicano per il vaccino antirabbia, a meno che
il vaccino non sia praticato in seguito a morsicatura di un
animale affetto da rabbia: in questo caso il donatore dovrà essere
escluso per un anno dalla data del morso.
Art. 23
In casi di inoculazione con
virus-vaccini vivi attenuati quali l'antipolio, morbillo, parotite
e febbre gialla, i donatori sono sospesi per due settimane; per la
rosolia quattro settimane; nel trattamenti con immunoglobuline
contro l'epatite B un anno.
Art. 24
Sono temporaneamente sospesi gli
affetti da brucellosi se non clinicamente guariti da almeno due
anni.
Art. 25
I soggetti senza dimostrabili
markers di epatite ma con storie di ittero o di epatite ed
implicati in più di un caso di sospetta epatite
post-trasflisionale sono esclusi dalla donazione.
Non comporta esclusione la presenza
di anti-HbsAg
Il donatore che risulta essere
l'unico ad aver dato sangue ad un paziente affetto poi da epatite
post-trasfusionale deve essere escluso.
TITOLO V
INFORMAZIONI AL
DONATORE
RICHIESTA DI
CONSENSO
Art. 26
Il consenso del candidato donatore
deve essere dato per iscritto dopo che la procedura è stata
spiegata in modo comprensibile per il donatore, ponendolo in
condizioni di fare domande ed eventualmente rifiutare il consenso.
Il responsabile delle strutture
trasfusionali di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 107/1990
deve predisporre una procedura ai fini di comunicare al donatore
qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la
valutazione predonazione e/o negli esami di controllo.
TITOLO VI
EMAFERESI
Capo 1
DONAZIONE DI
PLASMA MEDIANTE EMAFERESI
Art. 27
Requisiti
del donatore
Per le plasmaferesi occasionali,
attuate con intervalli superiori ai novanta giorni l'idoneità del
donatore viene valutata con gli stessi criteri adottati per la
donazione di sangue intero.
Per il donatore inserito in un
programma di plasmaferesi continuativa le caratteristiche di
idoneità devono essere le seguenti:
a) età compresa fra i 18 e i 55
anni;
b) idoneità alla donazione del
sangue intero, secondo i criteri esposti ai punti precedentemente
esaminati, fatta eccezione per l'Hb i cui valori minimi non
dovranno essere inferiori agli 11,5g/DL nella donna e ai 12.5g/DL
nell'uomo;
c) protidemia non inferiore ai 6 g%;
quadro elettroforetico non alterato.
La periodicità dei controlli deve
essere almeno semestrale.
Art. 28
Consenso
informato
La plasmaferesi può essere praticata
solo su donatore consenziente, che sia stato preventivamente e
adeguatamente informato. A tale fine verrà da lui controfirmato
un modulo-questionario, che consenta una chiara comprensione della
procedura e la possibilità, eventuale, di rifiutare la
prestazione.
Art. 29
Modalità di
donazione
Donazione di plasma mediante
emaferesi con procedura automatizzata:
a) prelievo massimo di 650 ml per
singola donazione, di 1,5 litri al mese e 10 litri all'anno;
b) la perdita di eritrociti deve
essere contenuta sotto i 20 ml alla settimana;
c) l'intervallo minimo consentito
tra due donazioni di plasma e tra una donazione di plasma e una di
sangue intero o citoaferesi deve essere di almeno quattordici
giorni mentre quello tra una donazione di sangue intero o
citoaferesi e una di plasma deve essere di almeno un mese.
Capo Il
DONAZIONE DI
PIASTRINE MEDIANTE EMAFERESI
Art. 30
Per la donazione di piastrine
mediante emaferesi, sono richiesti gli stessi requisiti necessari
per l'idoneità alla donazione di sangue intero, con l'aggiunta di
un normale assetto emocoagulativo (conteggio piastrinico, PTT e
protrombinemia).
Sono anche esclusi dalla donazione
in emaferesi i donatori con anamnesi personale di sindrome
emorragica, ipertensione, diabete, patologia gastrointestinale di
tipo emorragico e che abbiano assunto negli ultimi cinque giorni
farmaci ad azione antiaggregante piastrinica.
In particolare il numero di
piastrine non deve essere inferiore a 150.000/mmc.
Art. 31
Consenso infonnato
Lo stesso richiesto per la
plasmaferesi.
Art. 32
Modalità di
donazione
Donazione di piastrine mediante
emaferesi:
a) prelievo minimo corrispondente
agli standards indicati all'art. 21 del decreto ministeriale 27
dicembre 1990;
b) la perdita di eritrociti deve
essere contenuta sotto i 20 ml alla settimana;
c) di norma il numero massimo
consentito di piastrinoaferesi per il donatore periodico è di sei
all'anno.
L'intervallo minimo consentito tra
una piastrinoaferesi ed una donazione di sangue intero deve essere
di quattordici giorni, mentre quello tra una donazione di sangue
intero ed una piastrinoaferesi deve essere di un mese.
Per particolari esigenze
terapeutiche, tali limiti possono essere modificati dal medico
trasfusionista.
Capo III
DONAZIONE DI
LEUCOCITI MEDIANTE EMAFERESI
Art. 33
Requisiti del
donatore
Gli stessi richiesti per la
donazione di piastrine mediante emaferesi.
In particolare il numero di
leucociti non deve essere inferiore a 6000/mn.
Art. 34
Consenso
informato
Lo stesso richiesto per la
plasmaferesi.
Art. 35
Donazione
di leucociti mediante emaferesi
La donazione di leucociti mediante
emaferesi si effettua secondo le seguenti modalità:
a) prelievo di almeno 10 miliardi di
leucociti totali per sin-ola donazione;
b) il numero massimo consentito di
donazioni per donatore non premedicato è uguale a sei all'anno.
In caso di premedicazione con
steroidi, il numero massimo di procedure è di quattro all'anno.
Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 15 gennaio 1991
Il Ministro: DE LORENZO
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