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DECRETO 12 febbraio
1993.
Individuazione dei
centri di produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione
di convenzioni con i centri regionali di coordinamento e
compensazione per la lavorazione di plasma nazionale raccolto in
Italia.
IL MINISTRO DELLA
SANITA'
Visto l'art. 4,
comma 1, punto 6 e l'art. 6, primo comma, lettera c), della legge
23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale;
Vista la legge 4
maggio 1990, n. 107, recante la <<Disciplina per le attivitą
trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti per la
produzione di plasmaderivati >>;
Visto in particolare
l'art. 10, comma 2 e comma 3, della predetta legge n. 107 che
demanda al Ministro della sanitą l'individuazione, tra le aziende
autorizzate alla produzione di specialitą medicinali costituite da
frazioni plasmatiche di produzione industriale, dei centri di
produzione di emoderivati autorizzati alla stipulazione di
convenzioni con i centri regionali di coordinamento e
compensazione per la lavorazione, sotto il controllo dell'Istituto
superiore di sanitą, di plasma nazionale raccolto in Italia;
Sentito il parere
della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale di cui
all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nominata con
decreto del Ministro della sanitą il 26 giugno 1990;
Sentito il parere
del Consiglio superiore di sanitą;
Decreta:
art. 1.
I centri di
produzione di emoderivati di cui all'art. 10, comma 2, della legge
4 maggio 1990. n. 107, sono individuati sulla base dei requisiti
di cui all' art. 10, comma 3, della sopra citata legge, nelle
seguenti aziende:
Sclavo, con officina
farmaceutica sita in Sovicille Rosia, loc. Bellaria;
Nuovi laboratori
Farma Biagini, con officina farmaceutica sita in Gallicano,
frazione Bolognana (Lucca).
Il presente decreto
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 12 febbraio
1993
Il Ministro: DE LORENZO |